Curatela legittimata a chiedere la revoca della confisca

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Curatela legittimata a chiedere la revoca della confisca

Annullata dalla Cassazione un’ordinanza con cui il GIP aveva dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione della parte richiedente, l'istanza presentata dalla curatela di un fallimento.

L’istanza era finalizzata a conseguire la revoca della confisca per equivalente a suo tempo disposta su beni della società, in esito ad una sentenza di patteggiamento, pronunciata a carico di alcuni imputati per reati tributari commessi prima del fallimento.

I giudici della Terza sezione penale hanno accolto il ricorso presentato dalla curatela che, tra gli altri motivi, aveva ribadito la propria legittimazione in quanto interessata al procedimento, in ragione dei precisi doveri di amministrazione del patrimonio e di compimento di tutte le operazioni della procedura.

Curatore può chiedere la revoca del sequestro ante fallimento

Con la sentenza n. 50430 del 13 dicembre 2019, la Suprema corte ha ritenuto fondato questo motivo, facendo riferimento, in proposito, alla risposta fornita dalle Sezioni Unite all’udienza del 26 settembre, rispetto al quesito loro sottoposto circa la legittimazione del curatore fallimentare a richiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca, nonché ad impugnare in sede cautelare i provvedimenti relativi ove il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento.

Gli Ermellini hanno sottolineato come con la soluzione positiva enunciata dalle SS. UU. sia stato dato seguito a quanto già osservato da medesima Terza Sezione, secondo cui, “in tema di sequestro preventivo, il curatore fallimentare è legittimato a impugnare il provvedimento riguardante i beni della società, emesso per un reato tributario commesso dal legale rappresentante dell'ente in epoca anteriore al fallimento, in quanto egli è incaricato dell'amministrazione della massa attiva nell'interesse dei creditori ammessi alla procedura concorsuale, che risultano titolari di diritti alla sua conservazione, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei propri crediti”.

Per questo l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari è stata annullata dalla Cassazione, con rinvio al Tribunale competente.

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