Cuneo fiscale, assunzioni agevolate, pensioni e congedo parentale: cosa cambia
Pubblicato il 20 dicembre 2022
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Tra accelerate e frenate prosegue l'iter travagliato del disegno di legge di Bilancio 2023 alla Camera.
Il cronoprogramma, che potrebbe essere oggetto di nuove revisioni, prevede la ripresa alle ore 14.00 del 20 dicembre 2022 dei lavori presso la V Commissione Bilancio e Tesoro.
Si attende nella serata del 20 dicembre 2022 la presentazione di un maxiemendamento da parte del Governo, sul quale, con ogni probabilità, verrà posta la questione di fiducia in Aula.
I lavori in Assemblea sono previsti per domani 21 dicembre 2022 alle ore 13, con votazioni non prima delle 16, salvo eventuali rallentamenti in Commissione.
Un calendario fitto di appuntamenti che la maggioranza conta di rispettare per evitare il rischio di incorrere nell'esercizio provvisorio del bilancio.
In attesa di avere il quadro delle misure definitive per il 2023, è opportuno fare sinteticamente il punto su alcune importanti proposte emendative presentate dal Governo in materia di lavoro.
Cuneo fiscale
Viene elevato da 1.538 euro a 1.923 euro l'importo mensile della retribuzione imponibile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, che dà diritto al riconoscimento dell'esonero parziale nella misura del 3% dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Sgravi contributivi per le assunzioni
Viene portato a 8.000 euro l'importo massimo, concedibile ai datori di lavoro privati, di esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023:
1) in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato dei beneficiari del reddito di cittadinanza;
2) in caso di assunzione a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi, di assunzione a tempo indeterminato per un periodo massimo di 18 mesi o di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato per la durata complessiva di 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione di donne in condizioni svantaggiate;
3) in caso di assunzione a tempo indeterminato o di stabilizzazione di giovani under 36 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
Perequazione automatica per le pensioni 2023-2024 e pensioni minime
Vengono rimodulate le fasce di rivalutazione per le pensioni 2023-2024 nel seguente modo:
Biennio 2023-2024 - DDL Bilancio 2023 |
Biennio 2023-2024 - DDL Bilancio 2023 emendamenti |
100% sulle pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS
80% sulle pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS
55% sulle pensioni tra 5 e 6 volte il trattamento minimo INPS
50% sulle pensioni tra 6 e 8 volte il trattamento minimo INPS
40% sulle pensioni tra 8 e 10 volte il trattamento minimo INPS
35% sulle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS |
100% sulle pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo INPS
85% sulle pensioni tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS
53% sulle pensioni tra 5 e 6 volte il trattamento minimo INPS
47% sulle pensioni tra 6 e 8 volte il trattamento minimo INPS
37% sulle pensioni tra 8 e 10 volte il trattamento minimo INPS
32% sulle pensioni superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS |
Per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni le pensioni minime sono aumentate, per il 2023, di 6,4 punti percentuali, incremento che si aggiunge al valore provvisorio per l'anno 2022 del 7,30%.
Reddito di cittadinanza
Viene ridotto da 8 a 7 il limite massimo di mensilità erogabili ai percettori del reddito di cittadinanza per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
Assegno unico universale
A decorrere dall'anno 2023 la maggiorazione mensile forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli (pari a 100 euro mensili per nucleo) è incrementata del 50% (da 100 a 150 euro).
Congedo parentale
Viene infine previsto anche per il lavoratore padre, in alternativa alla madre, l'aumento dal 30% all'80% della retribuzione dell'importo dell'indennità riconosciuta per i periodi di congedo parentale fruibile per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.
La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 successivamente al 31 dicembre 2022.
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