CU 2022, a breve il termine per la consegna telematica
Pubblicato il 15 marzo 2022
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Il 16 marzo 2022 scade il termine – sia per l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2022 (“modello ordinario”) sia per la consegna al contribuente del “modello sintetico”- al fine di attestare i redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, i contributi previdenziali e assistenziali, nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi, corrisposti nel corso del periodo d’imposta 2021. Per quanto riguarda, invece, le CU contenenti i dati esclusivamente non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate, la trasmissione delle stesse deve essere effettuato entro il termine di consegna del mod. 770/2022, ossia entro il termine del 31 ottobre 2022.
Attenzione però: in caso di CU omessa, tardiva o errata, scatta il regime sanzionatorio di cui all'art. 4, co. 6-quinquies del Dpr. n. 322/1998.
CU 2022, presentazione telematica mod. ordinario
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica:
-
direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
In caso di trasmissione telematica diretta, è possibile la comunicazione mediante:
- unico invio di tutte le certificazioni rilasciate (sia relative a lavoratori dipendenti che lavoratori autonomi);
- invii separati, ad esempio nel caso in cui le certificazioni di lavoro dipendente siano predisposte da un Consulente del Lavoro e le certificazioni di lavoro autonomo siano invece affidate ad un Commercialista o nel caso di utilizzo di applicativi diversi.
Nel caso di presentazione telematica diretta, la Certificazione Unica si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento. Infatti, il servizio telematico rilascia immediatamente un messaggio di conferma dell’avvenuta trasmissione del file. La conferma dell’avvenuta presentazione della CU, invece, è data solo dalla successiva comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che determina l’esito dell’elaborazione; se priva di errori, essa fornisce prova della presentazione.
CU 2022, presentazione telematica mod. sintetico
Per quanto concerne il modello “sintetico”, al contribuente andrà rilasciato il documento in duplice copia e ad esso dovranno essere allegate le relative istruzioni.
È facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la CU in formato elettronico, purché sia garantita al soggetto la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Tale modalità di consegna, pertanto, potrà essere utilizzata solo nei confronti di quanti siano dotati degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica.
CU 2022, regime sanzionatorio
Qualora non si provveda all’invio della CU 2022 entro i termini stabiliti, oppure vi si provvede in ritardo o in maniera errata, si applicano le sanzioni contenute all’art. 4, co. 6-quinquies del Dpr. n. 322/1998, modificato – a decorrere dal 1° gennaio 2016 – dall'art. 21 del D.Lgs. n. 158/2015.
L’importo della sanzione varia se si tratta di CU omessa o di correzione di CU errata. In particolare, è prevista:
- una sanzione pari a 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata;
- una sanzione di 33,33 euro per ogni certificazione trasmessa e poi corretta nuovamente entro 60 giorni.
Si ricorda, al riguardo, che il menzionato articolo ha introdotto nuovi limiti alle soglie sanzionatorie in materia di Certificazione Unica. Nello specifico, la predetta norma:
- ha previsto un limite massimo di sanzione fissato a 50.000 euro, per sostituto d'imposta, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, oltre alla previsione sanzionatoria minima di 100 euro;
- ha disposto che se la certificazione viene inviata entro 60 giorni dal 7 marzo di ogni anno, la sanzione è ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro.
Si precisa, infine, che non si applica alcuna sanzione se, in presenza di una errata trasmissione, si provvede all’invio della corretta certificazione entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 16 marzo, ossia entro il 21 marzo.
In particolare:
- per le certificazioni uniche reinviate dopo lo scarto da parte dell’Agenzia delle Entrate, i 5 giorni decorrono dalla data contenuta nella comunicazione di scarto ricevuta;
- mentre per le certificazioni uniche che presentano dati omesso o incompleti, i 5 giorni vanno considerati a partire dalla data di scadenza del 16 marzo 2022.
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