Crisi e riorganizzazione aziendale: indicazioni su limite massimo di ore di CIGS
Pubblicato il 07 settembre 2017
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare applicativa del 28 agosto 2017, n. 16, con la quale fornisce alcuni chiarimenti in merito alle causali di crisi aziendale e riorganizzazione aziendale e sul limite massimo di ore di Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria autorizzabili.
L’istituto della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria dopo il Jobs Act
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) è una prestazione erogata dall'INPS per integrare la retribuzione di lavoratori di aziende che devono affrontare situazioni di crisi e riorganizzazione o contratti di solidarietà di tipo A.
Per fruire di tale sussidio è necessario che il lavoratore abbia maturato un'anzianità aziendale di almeno 90 giorni come stabilito dal decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148 (G.U. n. 221 del 23 settembre 2015), che regolamenta l’istituto.
Si fa presente che la CIGS spetta a operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, dipendenti di aziende che abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (inclusi apprendisti e dirigenti) nel semestre precedente la presentazione della domanda.
In dettaglio, le aziende devono appartenere alle seguenti tipologie:
- imprese industriali, comprese quelle edili e affini;
- imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;
- imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;
- imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;
- imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi;
- imprese di vigilanza.
Ancora, la CIGS può essere chiesta nell’ambito delle seguenti imprese che abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti, inclusi apprendisti e dirigenti, nel semestre precedente la presentazione della domanda:
- imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica;
- agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici.
Da ultimo, la domanda di CIGS può essere presentata dalle seguenti categorie, a prescindere dal numero dei dipendenti occupati:
- imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e società da queste derivate, nonché imprese del sistema aeroportuale;
- partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nei limiti di spesa definiti annualmente.
Si ricorda, che la durata del trattamento straordinario di integrazione salariale:
- non può superare 24 mesi in un quinquennio mobile (conteggiando anche la CIGO);
- in caso di CIGS per causale contratto di solidarietà tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi in quanto la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi;
- per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, per le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione, nonché per ciascuna unità produttiva, il trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS+CIGO) non può superare la durata massima complessiva di 30 mesi in un quinquennio mobile.
Gli istituti della Cassa Integrazione Guadagni messi a confronto
Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria |
Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria |
Cassa Integrazione in deroga |
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) è un ammortizzatore sociale che può essere richiesto al verificarsi di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, ovvero determinate da situazioni temporanee di mercato. La transitorietà implica la previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa. L’integrazione salariale avviene a fronte di una sospensione dell’attività o di una semplice riduzione dell’orario di lavoro. |
La Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria (CIGS) è un ammortizzatore sociale che viene utilizzato per far fronte a eventi aziendali strutturali che comunque non compromettano la continuazione dell’attività aziendale. Dal 1° gennaio 2016 è stata eliminata la causale di cessazione dell’attività produttiva o di un ramo di essa e quella relativa alle procedure concorsuali. |
La cassa integrazione in deroga (cd. CIGD) è uno strumento di politica passiva, aggiuntivo rispetto a quelli esistenti della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, introdotto a partire del 2005, per garantire un sostegno economico a lavoratori di quelle imprese che non possono beneficiare degli ordinari interventi d’integrazione salariale. La legge del 28 giugno 2012, n. 92 (cosiddetta Legge Fornero, G.U. n. 153 del 3 luglio 2012), ha previsto l’esaurimento definito di tale ammortizzatore sociale nel 2017. |
Le ultime novità in materia di CIGS
Come specificato dalla circolare applicativa del 28 agosto 2017, n. 16, a decorrere dal 24 settembre 2017 troverà piena applicazione l’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, che pone un tetto alle ore di sospensione dal lavoro per CIGS per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale che possono essere autorizzate.
Segnatamente, la norma stabilisce che possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
NB: nell’ambito del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, l’articolo 22, nel delineare la durata massima di concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, in relazione alle diverse causali, al comma 4, precisa che “per le causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite del/’80 per cento delle ore lavorabili nell‘unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.” L’articolo 44, comma 3, del medesimo decreto legislativo, tuttavia, ha stabilito che tale disposizione non avrebbe dovuto trovare applicazione per i primi 24 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame. Ecco perchè, ai sensi della norma citata, la disposizione di cui all’articolo 22, comma 4, troverà applicazione con riferimento ai trattamenti straordinari di integrazione salariale la cui conclusione della consultazione sindacale, presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni siano avvenute a decorrere dal giorno 24 settembre 2017. |
Il calcolo delle ore autorizzabili
Ai fini della verifica delle ore lavorabili nell’unità produttiva assume rilievo l’indicazione, nella domanda di concessione dell’integrazione salariale, del numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, come, peraltro, già previsto dall’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148.
E’ dall’analisi di tali dati indicati dall’azienda, infatti, che risulta possibile enucleare il numero di ore contrattualmente lavorabili, con riferimento alla platea di tutti i lavoratori che costituiscono l’organico dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la presentazione dell’istanza, su cui calcolare il limite dell’80 per cento delle ore di sospensione autorizzabili.
Evidentemente, poiché il numero di ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato è un dato che può essere oggetto di modifica durante il periodo temporale preso in considerazione, il dato esposto dall’azienda relativo al numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, costituisce il parametro fisso di riferimento su cui calcolare le ore di sospensione autorizzabili.
NB: La ragione di tale disposizione che consente di fissare il dato del limite delle ore autorizzabili, al di là di possibili modifiche dell’organico aziendale, è quella di consentire, stabilito il tetto di ore autorizzabili, una programmazione delle sospensioni che non risenta delle variazioni dell’organico che possono verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale. |
Procedura e ulteriori verifiche
Ai fini dell’erogazione del trattamento nel rispetto del limite appena indicato, l’elenco dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, allegato alla domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, va inoltrato all’INPS.
Contemporaneamente, nella domanda dovrà essere dichiarato l’impegno dell’azienda al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili, fermo restando che il rispetto del limite delle ore di sospensione effettivamente operate sarà monitorato dall’INPS, al fine di scongiurare eventuali abusi.
QUADRO NORMATIVO Legge del 28 giugno 2012, n. 92 |
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