Criptovalute equiparate alle valute estere, vanno nel quadro RW
Pubblicato il 25 novembre 2021
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Le valute virtuali devono essere oggetto di monitoraggio fiscale e per farlo è necessario indicarle nel quadro RW del modello Redditi PF di ogni anno, ma non sono soggette a IVAFE.
Queste le conclusioni a cui giunge l’Agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello n. 788 del 24 novembre 2021, in tema di tassazione e obblighi dichiarativi riferiti alle valute virtuali.
Nello specifico, con il nuovo documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria torna sulla disciplina fiscale applicabile alle persone fisiche residenti che detengono valute virtuali (“criptovalute”) in parte su wallet presso un exchange estero e in parte in un “hardware wallet” e in un “desktop wallet” con disponibilità diretta di chiave privata, senza cambiare linea rispetto a quanto già precisato in precedenti documenti di prassi.
La conferma dell’indicazione delle criptovalute nel Quadro RW, del Modello Redditi PF 2021 assume particolare rilevanza se si tiene conto del fatto che essa giunge a pochi giorni dalla scadenza del 30 novembre per la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi.
Valute virtuali detenute in digital wallet con possesso di chiavi private
L’istante è un contribuente residente in Italia, detentore di valute virtuali da diversi anni (più di cinque) gestite tramite la c.d. strategia di detenzione in holding, ovvero senza la cessione o conversione in euro delle stesse, che fa presente che nel periodo di imposta 2020 non ha prelevato né convertito le valute virtuali detenute.
Il dubbio sollevato dal contribuente è relativo alla rilevanza fiscale in sede di dichiarazione dei redditi della gestione di tali valute virtuali, alla luce della strategia di gestione in holding adottata. Inoltre, lo stesso chiede chiarimenti in merito all'obbligo di compilazione del quadro RW nei casi in cui si detenga direttamente la chiave privata.
Entrate, le criptovalute vanno indicate nel quadro RW
Nella risposta n. 788/2021 l’Agenzia delle Entrate parte con l’effettuare una ricognizione della normativa, dei documenti di prassi e della giurisprudenza circa il trattamento fiscale applicabile alla detenzione di valute virtuali in capo a persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di arte, professione o impresa.
La risposta ad interpello prende come punto di riferimento la sentenza della Corte di giustizia Ue 22 ottobre 2015, causa C-264/14, che assimila le operazioni in valute virtuali a quelle “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio”.
Pertanto, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche che detengono valute virtuali al di fuori dell'attività d'impresa, alle operazioni in valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.
Da tale inquadramento civilistico, l’Agenzia trae una serie di conseguenze sul piano fiscale:
- agli eventuali redditi si applica quanto stabilito dall’articolo 67, comma 1-ter, del Tuir per le valute estere, ossia tassazione dei proventi ma solo se derivano da una cessione a titolo oneroso di valute detenute su conti correnti e depositi con giacenza media superiore, per almeno sette giorni lavorativi continui, a 51.645,69 euro;
- il valore in euro della giacenza media in valuta virtuale va calcolato secondo il cambio di riferimento all'inizio del periodo di imposta, e cioè al 1° gennaio dell'anno in cui si verifica il presupposto di tassazione.
Riguardo agli obblighi di monitoraggio fiscale, la risposta specifica che:
- l'Istante, avendo detenuto le valute virtuali nei wallet senza porre in essere operazioni rilevanti fiscalmente, non è tenuto alla compilazione del quadro Rt del modello redditi 2021;
- per tutte le valute virtuali detenute dall'Istante, vale a dire anche per quelle di cui detenga direttamente la chiave privata, sussiste l'obbligo di monitoraggio fiscale di cui al d.l. n. 167 del 1990 e conseguentemente, l'Istante è tenuto alla compilazione del Quadro RW, del Modello Redditi PF 2021, secondo le istruzioni allegate al Modello stesso;
- le valute virtuali non sono soggette all'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, in quanto tale imposta si applica ai depositi e conti correnti esclusivamente di natura bancaria.
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