Credito FdS
Pubblicato il 05 dicembre 2016
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Con circolare n. 213 del 2 dicembre 2016, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative, operative e contabili sulle prestazioni ordinarie ed emergenziali erogate dal Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.
Il Fondo finanzia interventi nell'ambito ed in ragione di situazioni di crisi, di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, che, oltre a favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità, a realizzare politiche attive per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito, garantiscono anche una tutela a sostegno del reddito sia in costanza di rapporto di lavoro, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, sia in caso di cessazione dello stesso.
Chiarisce la circolare che il Fondo eroga prestazioni ordinarie (assegno ordinario, interventi di formazione) e prestazioni emergenziali integrative dell’indennità di disoccupazione (assegno emergenziale, outplacement) o straordinarie (assegno straordinario in ragione di processi di agevolazione all’esodo).
Prestazioni
Il Fondo provvede, in via ordinaria:
- a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell'Unione Europea;
- all’erogazione di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale;
- per gli anni 2013, 2014 e 2015, all’erogazione di un trattamento integrativo dell’indennità di disoccupazione ASpI in favore dei lavoratori sospesi.
Il Fondo provvede, in via emergenziale:
- all’erogazione di un assegno emergenziale, per un massimo di 24 mesi, a favore dei lavoratori licenziati, non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie, integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione ASpI e, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a decorrere dal 1° maggio 2015, integrativo dell’indennità di disoccupazione NASpI;
- al finanziamento, per un massimo di 12 mesi a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea (c.d. outplacement).
- eDotto.com – Edicola del 15 novembre 2016 - Personale di credito Fondo di solidarietà – Moscioni
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