Credito d’imposta per nuove assunzioni: non spetta se il lavoratore ha compiuto i 25 anni

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L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso avverso una sentenza di una Commissione Tributaria con cui era stato riconosciuto il diritto al credito d’imposta previsto per le nuove assunzioni di lavoratori dall’art. 7, Legge n. 388/2000, credito che l’Ufficio aveva provveduto a recuperare in ragione del fatto che il lavoratore assunto aveva età inferiore a 25 anni.

Nel caso di specie il giudice d’appello aveva ritenuto che non ostava alla fruizione del beneficio il raggiungimento dell’età predetta durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, anche perché il datore di lavoro aveva di fatto utilizzato il credito solo dopo la maturazione del 25° anno.

La questione che è stata quindi affrontata è relativa alla possibilità di godere del beneficio in questione per un dipendente assunto prima del compimento del 25° anno di età, ma con decorrenza dall’anno in cui venga raggiunta l’età stabilita dalla norma.

Per la Cassazione - sentenza n. 4170 del 21.2.2014 - la norma è formulata molto chiaramente e non pone problemi d’interpretazione per cui il requisito per il godimento dell'agevolazione è che il neoassunto abbia compiuto il venticinquesimo anno di età al momento dell'assunzione.

D’altra parte, al di là del tenore letterale della norma, la ratio della disciplina dettata dal citato art. 7, Legge n. 388/2000, è di incentivare le assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che si trovino in determinate condizioni di "svantaggio", fra cui anche l’età non più giovanissima del lavoratore.
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