Credito d’imposta per imprese gasivore e non. Le indicazioni dell’Agenzia
Pubblicato il 17 giugno 2022
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L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare n. 20 del 16 giugno 2022 per approfondire l’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per il gas consumato.
Infatti, per limitare gli effetti degli incrementi dei prezzi del gas naturale, nonché per contrastare gli effetti economici della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, sono stati
emanati i seguenti provvedimenti:
- il Dl n. 17/2022 - Decreto Energia;
- il Dl n. 21/2022 - Decreto Ucraina;
- il Dl n. 50/2022 – Decreto Aiuti.
Le misure adottate hanno riguardato, tra l’altro: la riduzione dell’IVA e degli oneri generali per il gas, la riduzione di accisa e Iva sui carburanti, un credito d’imposta per imprese gasivore (per i primi 6 mesi dell’anno).
Riduzione dell'aliquota Iva
Anche per i mesi di aprile, maggio e giugno 2022, si applica la riduzione al 5% dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano per combustione per usi civili e industriali.
Si specifica che la riduzione è applicabile, seppure in via temporanea, sia alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 10 per cento, sia a quelle per usi civili (che superano il limite annuo di 480 metri cubi) e industriali ordinariamente assoggettate all’aliquota del 22 per cento.
Dunque, ne beneficiamo le somministrazioni di gas metano per combustione contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sia che essi siano semplicemente stimati sia che si tratti di consumi effettivi. Qualora ci si basi su consumi stimati, l’Agenzia precisa che l’aliquota Iva del 5 per cento sarà applicata anche sui successivi eventuali conguagli, a prescindere dal momento di fatturazione.
Tax credit per imprese gasivore
E’ stato previsto un tax credit per le imprese ad alto consumo di gas (gasivore) sia per il primo che per il secondo trimestre 2022.
In riferimento al primo trimestre, la norma concede il bonus qualora le imprese abbiano subìto un incremento del prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media (riferita all’ultimo trimestre 2021) dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito all’ultimo trimestre dell’anno 2019.
Inoltre, le stesse devono aver consumato, sempre nel primo trimestre solare 2022, un quantitativo di gas naturale, per usi energetici, non inferiore al 25 per cento del volume di gas naturale indicato all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 2021, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, la circolare 20/E/2022 sottolinea che:
- per la determinazione dell’ammontare del credito d’imposta (pari al 10% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022), si tiene conto del costo della commodity, ad esclusione di ogni altro onere accessorio indicato in fattura diverso dalla componente gas;
- il credito d’imposta è diretto a coprire anche le spese sostenute per l’acquisto di gas utilizzato come carburante per motori ed è calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al primo trimestre;
- con riferimento alle spese sostenute per l’acquisto del gas trova applicazione il principio di competenza di cui all’articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.
Per quanto riguarda il bonus relativo al secondo trimestre 2022, si riconosce la concessione del credito d’imposta pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel detto periodo, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Viene ricordato che l’utilizzo del credito, mediante compensazione, può avvenire in un momento antecedente rispetto a termine del triemstre di riferimento.
Imprese non gasivore. Bonus
Anche alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (non gasivore) spetta un contributo straordinario, nella forma di credito d’imposta, pari al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
Anche in tale situazione, si richiede che il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019-
Cedibilità dei crediti
Un paragrafo della circolare 20/E/2022 è dedicato alla cedibilità dei crediti in parola, sia per quanto riguarda le imprese gasivore che non.
Tali crediti, utilizzabili entro il 31 dicembre 2022, sono cedibili entro la stessa data, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Tuttavia, è possibile effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo verso:
- banche e intermediari finanziari;
- società appartenenti ad un gruppo bancario;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Da ultimo, si fa presente che con il Decreto Aiuti sono state innalzate le aliquote relative ad altri crediti d’imposta già istituiti.
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