Crediti inesistenti o non spettanti, recupero del Fisco entro 8 anni

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Crediti inesistenti o non spettanti, recupero del Fisco entro 8 anni

Il margine di tempo adeguato al compimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle verifiche del credito d'imposta è di otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dall'art. 43 del DPR n. 600/1973 per il comune avviso di accertamento.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate contro una decisione di annullamento di un atto di recupero di credito d'imposta notificato ad una imprenditrice.

L'Ente impositore, nel dettaglio, aveva contestato alla ricorrente di non possedere i requisiti per potersi avvalere della richiesta compensazione in ordine ad alcuni crediti d'imposta, non essendo in regola con il rispetto delle norme previste a tutela della sicurezza dei lavoratori ed avendo assunto due lavoratori quando non risultavano disoccupati da almeno ventiquattro mesi.

La contribuente aveva impugnato l'atto di recupero ricorrendo anche avverso la cartella di pagamento conseguenziale, successivamente notificatale.

La CTR, a conferma di quanto statuito in primo grado, aveva ritenuto che l'Ente impositore fosse decaduto dalla possibilità di notificare utilmente l'avviso di accertamento, risultando applicabile l'articolo 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, e non avendo l'Amministrazione finanziaria fornito alcuna prova che i termini potessero essere raddoppiati.

Contro questa decisione, l’Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Suprema corte, avanzando un unico motivo di impugnazione con cui lamentava l'erroneità della conclusione della CTR in ordine all'asserita decadenza dal potere di notificare l'atto di recupero alla contribuente.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, in particolare, la Commissione tributaria regionale era incorsa in una violazione di legge non avendo ritenuto applicabile, per la notifica dell'atto di recupero, il termine di decadenza di otto anni.

Cassazione: l'Agenzia ha otto anni per notificare l'atto di recupero

Con ordinanza n. 24093 del 30 ottobre 2020, la Corte di cassazione ha giudicato fondato il rilievo mosso dalla ricorrente: la CTR, nella specie, aveva sbagliato a ritenere applicabile l'art. 43, comma 1, del DPR n. 600/1973, e non l'art. 27, comma 16, del convertito DL n. 185/2008.

Il termine di decadenza per la notifica dell'atto di recupero in relazione agli anni di riferimento, pertanto, non era ancora scaduto quando l'atto era stato notificato alla contribuente, e l'Agenzia delle Entrate, conseguentemente, non era decaduta dal potere di esercitare la pretesa creditoria.

Nel testo della decisione, gli Ermellini hanno anche ricordato il principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'art. 27, comma 16, del d.l. n. 185 del 2008, conv., con modif., dalla I. n. 2 del 2009, nel fissare il termine di otto anni per il recupero dei crediti d'imposta inesistenti indebitamente compensati, non intende elevare l’"inesistenza" del credito a categoria distinta dalla "non spettanza" dello stesso”.

Esso, infatti “mira a garantire un margine di tempo adeguato per il compimento delle verifiche riguardanti l'investimento che ha generato il credito d'imposta, margine di tempo perciò indistintamente fissato in otto anni, senza che possa trovare applicazione il termine più breve stabilito dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per il comune avviso di accertamento",

In definitiva, per la notifica dell'atto di recupero di un credito d’imposta inesistente o non spettante, il termine di decadenza, per il Fisco, è di otto anni.

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