CPB: regole su controlli e soglia per forfetari
Pubblicato il 19 settembre 2025
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Negli ultimi giorni si stanno svolgendo una serie di incontri con la stampa specializzata e con l’Agenzia delle Entrate, pensati per fare il punto sulle novità applicative e sui principali dubbi interpretativi emersi tra professionisti e contribuenti. Questi momenti di confronto mirano a fornire chiarimenti operativi, allineare le prassi agli indirizzi ufficiali e favorire una comunicazione trasparente su temi di immediato interesse per il mondo fiscale.
Proponiamo risposte in materia di Concordato preventivo biennale (CPB), argomento centrale considerata la prossima scadenza del 30 settembre 2025.
Controlli e termini di decadenza nel CPB
I controlli per accertare eventuali motivi di decadenza dal concordato preventivo biennale (Cpb) possono essere effettuati entro i normali termini di accertamento, senza che rilevi il taglio di un anno previsto per chi ha scelto il Cpb.
È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, a fronte di richieste di delucidazioni sul funzionamento dei termini di decadenza del potere di accertamento per gli aderenti al Cpb.
La disciplina riconosce, in linea con quanto previsto per i contribuenti con Isa pari o superiori a 8, la riduzione di un anno dei termini di accertamento. Tuttavia, se il contribuente perde il Cpb (ad esempio per violazioni gravi o perché emergono maggiori imponibili oltre il 30%), decadono gli effetti del concordato, incluso il vantaggio dei termini ridotti. Da qui il quesito all’Agenzia: verifiche su irregolarità o cause di decadenza devono concludersi entro il termine “ridotto” oppure, cessando gli effetti del concordato, vale il termine ordinario?
Secondo l’Agenzia, le cause che fanno venir meno gli effetti del concordato possono essere accertate anche oltre i termini ridotti, fermo restando il limite dei termini ordinari quando si riscontri l’inesattezza dei dati dichiarati dal contribuente.
A supporto di questa lettura viene richiamata una decisione della Cassazione (n. 28457/2024), che, con riferimento alla precedente riduzione di un anno per gli studi di settore, la collegava alla veritiera indicazione dei dati rilevanti: se in seguito emerge l’assenza di veridicità, il beneficio non si applica.
In tal senso anche la circolare 20/2019, par. 7.2, che subordina i benefici Isa alla correttezza e completezza dei dati dichiarati, escludendo la legittimità dell’agevolazione in presenza di elementi incompleti o errati.
CPB ed enti associativi
Con la circolare AE 24 giugno 2025, n. 9/E, l’Agenzia ha esaminato il caso degli enti associativi che intendono aderire al CPB, chiarendo che l’accesso è impedito se, per gli stessi periodi d’imposta, non aderiscono al concordato tutti i soci o associati che, tramite la partecipazione all’ente, dichiarano individualmente redditi da lavoro autonomo.
Resta tuttavia salva l’ipotesi in cui non siano stati approvati gli ISA per l’attività svolta dal professionista partecipante. La situazione richiamata riguarda i casi in cui la società tra professionisti (o tra avvocati) dichiara reddito d’impresa mentre l’ISA per l’attività esercitata dalla società è stato approvato solo con riferimento all’esercizio di arti e professioni.
Superamento della soglia dei forfettari
La circolare AE 4 aprile 2015, n. 10/E, ha precisato che, per verificare l’eventuale superamento del limite di 85.000 euro, occorre considerare il regime contabile adottato nell’anno in esame: chi opera in contabilità ordinaria determina i ricavi secondo il principio di competenza; chi è in regimi “di vantaggio”, applica il principio di cassa.
Poiché la stessa circolare, al paragrafo 4.3, stabilisce che nel forfettario ricavi e compensi si calcolano per cassa, la soglia degli 85.000 euro va verificata su quanto effettivamente incassato nell’anno di riferimento, a prescindere dal momento in cui le prestazioni sono state eseguite.
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