Covid-19: sgravio contributivo e proroga CIG. Le alternative fino a dicembre

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Covid-19: sgravio contributivo e proroga CIG. Le alternative fino a dicembre

Il decreto Agosto, in vigore dallo scorso 15 agosto e già convertito in legge, prevede che le aziende che si trovino a dover ulteriormente sospendere o ridurre l'attività lavorativa a seguito di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, possano presentare una ulteriore domanda di concessione di trattamenti di integrazione salariale per un periodo aggiuntivo di durata pari a 18 settimane, da fruire entro il 31 dicembre 2020.

In alternativa, il datore di lavoro può essere “premiato” con una decontribuzione commisurata alla cig già fruita nei mesi maggio e giugno 2020.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede la norma.

Il testo di conversione in legge del decreto Agosto ha confermato la possibilità, per i datori di lavoro che già nei precedenti mesi di emergenza sanitaria hanno richiesto trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, di accedere ad ulteriori strumenti di tutela per il proprio personale dipendente.

La previsione normativa, in questo caso, estende l’intervento poiché:

  • è possibile prorogare i trattamenti di integrazione salariale per ulteriori 18 settimane, nel caso in cui non sia possibile il pieno reimpiego dei lavoratori subordinati in forza;
  • è possibile ottenere uno sgravio contributivo per un periodo massimo di 4 mesi, entro specifici e personalizzati limiti di durata, nel caso di completo riavvio dell’attività produttiva.

Cassa integrazione Covid - proroga

Le aziende che si trovano nella condizione di non poter riprendere in misura piena l'attività di lavoro subordinato possono presentare una nuova domanda di concessione di ulteriori trattamenti di:

  • Cassa integrazione ordinaria;
  • Assegno ordinario;
  • Cassa integrazione in deroga per due ulteriori periodi di durata pari a 9 settimane ciascuno (per complessive 18 settimane), da fruire entro il 31 dicembre 2020.

Le istanze da presentare sono in realtà due diverse:

  • per le prime 9 settimane, che assorbono anche le eventuali settimane già richieste ed autorizzate in precedenza ma non ancora utilizzate alla data del 13 luglio 2020;
  • per la seconda tranche di 9 settimane, esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.

L’istanza deve essere trasmessa, con la consueta procedura, entro il 31 ottobre 2020 o, per istanze successive al mese di settembre, entro la fine del mese successivo a quello per cui si richiede l’ammortizzatore.

L’INPS ha reso note le nuove causali da utilizzare per presentare le domande:

- “COVID-19 nazionale” per le richieste inerenti alle prime 9 settimane;

- “COVID 19 con fatturato” per il secondo periodo di 9 settimane.

La disciplina dettata dal decreto Agosto prevede altresì l’obbligo di versare un contributo addizionale, in caso di richiesta di Cig.

A tal fine, i datori di lavoro richiedenti devono allegare alla domanda una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2020, nella quale siano indicate alternativamente:

a) la sussistenza e l’indice dell’eventuale riduzione del fatturato;

b) il diritto all’esonero dal versamento del contributo addizionale in quanto l’attività di impresa è stata avviata in data successiva al primo gennaio 2019.
 

N.B. L'accesso al secondo periodo di 9 settimane di integrazione è consentito gratuitamente solo ai datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano subito una riduzione di fatturato pari almeno al 20%.

 

Nel caso in cui la riduzione di fatturato, seppur presente, sia inferiore ad un quinto, il datore di lavoro richiedente è obbligato a versare un contributo addizionale del 9% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d’attività.

Qualora, invece, non si registri alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale è dovuto in misura pari al 18%.

Esempio di calcolo

Lavoratore con retribuzione oraria: 10 euro

In caso di richiesta CIG:

- Contribuzione oraria non versata: 2,7 euro.

- Importo cig oraria erogata: 8 euro.

- Contributo addizionale orario a carico del datore: 1,8 euro  (nessuna riduzione fatturato), 0,9 euro (riduzione fatturato < 20%), 0 (riduzione fatturato > o = 20%)

 

Sgravio alternativo alla CIG

I datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, che non richiedono i nuovi interventi di integrazione salariale, possono applicare, entro il 31 dicembre 2020, uno sgravio contributivo dedicato.

La spettanza è sottoposta alla condizione che le aziende richiedenti:

  • abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga, riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • abbiano richiesto periodi di integrazione salariale collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L’esonero contributivo spetta in misura non superiore alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.

L’importo dell’esonero così calcolato deve essere, poi, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di quattro mesi e non può superare, per ogni singolo mese di fruizione dell’agevolazione, l’ammontare dei contributi dovuti.

 

Esempio di calcolo

Integrazione salariale richiesta per Covid-19, nei mesi di maggio e  giugno: 8 settimane (300 ore)

Contribuzione non versata: 2,7*600 = € 1.620

Sgravio mensile spettante: 405 euro per 4 mesi (entro il 31 dicembre 2020)

N.B. La fruizione può avvenire per un periodo massimo di 4 mesi

 

Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

  • i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
  • il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
  • il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua.

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori delle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

 

Sgravio contributivo

Proroga CIG

Termine massimo di fruizione

31 dicembre 2020

31 dicembre 2020

Contribuzione a carico del datore di lavoro

0

0

Retribuzione a carico del datori di lavoro

intera

0

Procedura di richiesta

Da definire

Circ. INPS n. 115/2020

 

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