Covid-19. Bonus adeguamento ambienti di lavoro per spese funzionali

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Covid-19. Bonus adeguamento ambienti di lavoro per spese funzionali

In tema di credito d'imposta per gli interventi finalizzati all’adeguamento degli ambienti di lavoro secondo le prescrizioni sanitarie e le misure adottate contro la diffusione del Covid-19, la risposta n. 322 del 10 maggio 2021, dell’Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito alla spettanza o meno del bonus.

L’istante, una società che gestisce un quartiere fieristico, fa presente che per assicurare la sicurezza e salute degli ambienti di lavoro ai propri dipendenti, per favorire il distanziamento interpersonale, e per garantire un afflusso in sicurezza degli utenti al quartiere fieristico, effettuerà i seguenti interventi:

  • installazione di nuovi portoni per favorire il ricambio d'aria e il deflusso dal padiglione più utilizzato del quartiere fieristico;
  • realizzazione di un nuovo varco per facilitare l’uscita regolata dei partecipanti e il distanziamento interpersonale costruendo una nuova rampa di accesso;
  • ristrutturazione di un locale precedentemente utilizzato per altro scopo, per renderlo funzionale alla registrazione dei partecipanti a convegni mediante opere edili e di impiantistica.

Contrasto al Covid-19. Credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro

E’ con l'articolo 120 del Decreto Rilancio che è stato previsto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, per la realizzazione di interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del Covid; a beneficiarne i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che svolgono attività in luoghi aperti al pubblico (allegato 1 del decreto Rilancio).

Le spese oggetto del credito sono state distinte in due gruppi: interventi agevolabili e investimenti agevolabili.

Interventi agevolabili: sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid, tra cui rientrano espressamente:

  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l'acquisto di arredi di sicurezza (compresi interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell'attività, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica);
  • interventi per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti "arredi di sicurezza").

Investimenti agevolabili: sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui rientrano quelli relativi allo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti.

Le caratteristiche del bonus sono: l’utilizzabilità solamente in compensazione e la sua cessione ad altri soggetti (fino al 31/12/2021).

Ulteriori precisazioni sono state rese dalle Entrate con circolare n. 20/2020 che, con riferimento agli interventi agevolabili, ha affermato che:

- devono essere necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus Covid-19;

- devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Bonus per adeguamento degli ambienti di lavoro. Interventi ammessi

In definitiva, possono fruire del bonus in parola i costi relativi ad interventi effettuati sulle strutture esistenti per i quali risulti dimostrabile che la relativa realizzazione sia funzionale al rispetto delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus; inoltre, si richiede che le spese sostenute rispettino criteri di effettività, pertinenza e congruità considerata la tipologia di attività svolta e i luoghi in cui la stessa viene posta in essere.

Sulla base di ciò, nel caso trattato, rientrano nel perimetro agevolativo la realizzazione di nuove aperture per favorire il ricambio d'aria e il deflusso dal padiglione e la realizzazione di una rampa di accesso previa demolizioni dell'esistente e opere di carpenteria per il cancello a chiusura, perché finalizzati a favorire il ricambio dell’aria, il distanziamento sociale e ad evitare gli assembramenti.

Invece, non sono agevolabili le spese per la ristrutturazione della sala, che prevede il rifacimento dei pavimenti, degli impianti e l’apertura di un nuovo ingresso, opere non prescritte nelle linee guida.

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