Costruzioni non autorizzate in aree sismiche E’ reato
Pubblicato il 29 agosto 2016
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Violazione obbligo preavviso/autorizzazione Ufficio tecnico
Il soggetto attivo del reato di cui all'art. 95 D.p.r. 95/2001 - esecuzione di interventi edilizi pubblici in aree sismiche senza previo deposito del progetto presso l’Ufficio tecnico – è anche il titolare della ditta chiamata ad eseguire opere edili in zone sismiche, in quanto destinatario diretto del divieto di esecuzione dei lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio regionale.
Dunque la presente contravvenzione può essere commessa da chiunque violi o concorra a violare l’obbligo del preavviso e del deposito dei progetti, degli allegati tecnici e della richiesta al competente ufficio tecnico regionale.
Reato a soggettività ristretta
Sicché, pur non trattandosi di reato proprio del proprietario, la configurazione giuridica dello stesso può essere inquadrata in quelli a soggettività ristretta, in quanto, oltre che dal proprietario medesimo, può essere commesso dal committente, dal titolare della concessione edilizia ed in genere, da chi ha la disponibilità dell’immobile o dell’area in cui esso sorge. Può altresì essere commesso coloro che esplicano attività tecnica ed hanno iniziato la costruzione senza accertarsi dei sopra menzionati adempimenti, i quali non sono esonerati automaticamente da responsabilità solo perché esista un direttore dei lavori.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, confermando la condanna del direttore di una ditta edile e dell’esecutore dell’opera per i reati di cui agli artt. 93-94 e 95 D.p.r 380/2001, per aver realizzato un opera pur assentita con delibera del Comune, classificato ad alta sismicità, senza tuttavia preavviso allo sportello tecnico dell’Ente, omettendo il contestuale deposito dei progetti e l’autorizzazione di quest’ultimo.
Reato per esecutore opera
La circostanza che – specifica la Corte Suprema – uno dei ricorrenti imputati fosse esecutore dell’opera pubblica, conferita con contratto di appalto dal Comune, non lo esonera dagli obblighi che su di esso gravano. Ciò per la considerazione che nel contratto di appalto, anche pubblico, l’appaltatore si impegna ad eseguire l’opera a regola d’arte con mezzi propri e sotto la sua responsabilità in piena autonomia, anche nel caso in cui l’amministrazione pubblica abbia disposto il progetto e le indicazioni.
Dunque l’esecutore di opere pubbliche è costruttore/esecutore delle opere medesime, sicché non può escludersi la sua responsabilità per violazione di obblighi derivanti da legge, per il fatto che l’ente appaltante sia lo stesso che doveva ricevere le comunicazioni.
E questo in forza della ratio delle disposizioni dettate in tema di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, che prevedono un complesso sistema di cautele volto ad impedire l’esecuzione di opere non conformi a norme tecniche, ed impongono a tutti i soggetti esecutori delle opere stesse (proprietari, committenti, direttori dei lavori), di osservare le cautele cui sono connessi predetti obblighi, pena la sanzione con le contravvenzioni in parola.
Reato per direttore lavori
Quanto all'imputazione a carico del direttore, la Corte, con sentenza n. 35491 del 26 agosto 2016, ribadisce il principio secondo cui il direttore dei lavori risponde del reato ex art. 95 D.p.r. 380/2001 – pur in assenza di incarico formale per le specifiche opere - in virtù della posizione di controllo affidatagli su costruzioni potenzialmente lesive dell’incolumità pubblica e del conseguente obbligo di verificare il rispetto degli adempimenti prescritti dalla normativa in materia.
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