Costi della sicurezza e “baraccamenti” nei cantieri
Autore: Redazione eDotto
Pubblicato il 06 novembre 2014
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A seguito di richiesta dell’ANCE, la Commissione interpelli sicurezza del Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 25 del 4 novembre 2014, ha rilevato che l'allegato XV, D.Lgs. n. 81/2008, al punto 4.1.1, lett, a) prevede che "nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)".
Il punto 1 dell'allegato XV, richiama tra gli apprestamenti i "gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori”.
Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati "baraccamenti".
Stante quanto sopra e tenuto conto del punto 4.1.3 dell’allegato XV - il quale stabilisce che "le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento" - la Commissione conclude deducendo che anche le spese di manutenzione dei suddetti "baraccamenti" vadano ricomprese tra i costi della sicurezza citati.
Parimenti, dovranno essere ricomprese anche le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia.
- ItaliaOggi, p. 33 - Nei costi le spese dei bagni - Cirioli
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