Corte Ue Ogni lavoratore ha diritto alle ferie retribuite
Pubblicato il 30 novembre 2017
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In quanto principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione europea ed espressamente fissato dalla Carta dei diritti fondamentali, ogni lavoratore ha diritto alle ferie annuali retribuite. Se il rapporto di lavoro prevede le ferie senza retribuzione, il datore di lavoro ne deve pagare le conseguenze. Lo ha affermato la Corte di giustizia europea nella sentenza per la causa C-214/16, che ha trattato il ricorso di un lavoratore britannico, con contratto di lavoro autonomo con retribuzione basata sulle sole commissioni e che quando fruiva delle ferie annuali non veniva retribuito.
Al momento della cessazione del rapporto lavorativo, il lavoratore ha chiesto al datore di lavoro il pagamento delle indennità finanziarie per le sue ferie annuali, sia quelle godute e non retribuite, sia quelle non godute. Ricevuta risposta negativa dalla società per cui prestava lavoro, ha presentato ricorso che è giunto di fronte alla Corte di giustizia europea alla quale è stato chiesto di fornire interpretazione sull’articolo 7 della direttiva 2003/88 nel senso che, in caso di controversia tra lavoratore e datore di lavoro vertente sul diritto del lavoratore alle ferie annuali retribuite, il lavoratore debba anzitutto godere delle ferie prima di poter stabilire se abbia diritto a essere retribuito per tali ferie.
Il diritto alle ferie retribuite è principio fondamentale della UE
Nella sentenza del 29 novembre 2017 relativa alla causa C-214/16, i giudici europei affermano che il lavoratore deve percepire la retribuzione alla quale ha diritto ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, al momento della fruizione delle ferie annuali. Infatti, lo scopo del diritto alle ferie annuali retribuite è consentire al lavoratore di riposarsi e di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione. Ma il fatto di trovarsi nella situazione di avere, durante il periodo di ferie annuali, un’incertezza riguardo alla retribuzione, comporta che il lavoratore non beneficia di tale periodo di risposo in serenità. Inoltre, tali circostanze possono dissuadere il lavoratore dal richiedere le ferie annuali.
Deve, quindi, ritenersi incompatibile con il diritto UE una legislazione nazionale che consente di non pagare le ferie del lavoratore o che impedisce di far valere davanti al giudice il diritto di usufruire delle ferie retribuite, obbligando prima a fruire della ferie senza retribuzione e, solo dopo, a presentare ricorso per ottenerne il pagamento.
Inoltre sono contrarie al diritto dell’Unione disposizioni o prassi nazionali secondo le quali un lavoratore non può riportare, ed anche cumulare, fino al momento in cui il suo rapporto di lavoro termina, i diritti alle ferie annuali retribuite non godute nell’arco di più periodi di riferimento consecutivi, a causa del rifiuto del datore di lavoro di retribuire tali ferie.
E secondo la giurisprudenza della Corte europea, un lavoratore che non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, ha diritto a un’indennità finanziaria.
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