Corte Ue: da FB rimozione di commenti identici a quelli illeciti

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Corte Ue: da FB rimozione di commenti identici a quelli illeciti

Dalla Corte di giustizia chiarimenti in merito all’interpretazione della direttiva sul commercio elettronico e alla possibilità di ingiungere ad un host provider, come Facebook, la rimozione di commenti identici a un commento già dichiarato illecito.

Con sentenza depositata ieri, 3 ottobre 2019, relativa alla causa C-18/18, la Corte Ue ha risposto ad una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia tra una deputata del Parlamento austriaco e Facebook, in merito alla pubblicazione, sulla pagina di un utente ospitata sul sito del social network, di un messaggio contenente dichiarazioni lesive dell’onore della prima, nonché di affermazioni identiche e/o dal contenuto equivalente.

Obblighi di rimozione imposti all’host provider

Si chiedeva, nel dettaglio, se l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE fosse di ostacolo, in generale, a uno degli obblighi imposti a un prestatore di servizi di hosting, che non abbia rimosso tempestivamente informazioni illecite, in particolare all’obbligo di rimuovere, non soltanto le suddette informazioni illecite, ma anche altre informazioni identiche:

  • a livello mondiale;
  • nello Stato membro interessato;
  • dell’utente interessato a livello mondiale;
  • dell’utente interessato nello Stato membro interessato.

Esonero da responsabilità del prestatore in caso di rimozione

Sulla base delle norme Ue citate, un prestatore di servizi di hosting, quale Facebook, non è responsabile delle informazioni memorizzate qualora non sia a conoscenza della loro illiceità o qualora agisca immediatamente per rimuoverle o per disabilitare l’accesso alle medesime non appena ne venga a conoscenza.

Tuttavia, questo esonero di responsabilità non pregiudica la possibilità di ingiungere all’host provider di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione, in particolare cancellando le informazioni illecite o disabilitando l’accesso alle medesime.

Per contro, la direttiva vieta che venga imposto di sorvegliare, in via generale, le informazioni memorizzate o di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite.

Sì a rimozione anche per contenuti identici

Con la sentenza depositata ieri, i giudici europei hanno precisato che, in base alle norme comunitarie, è legittimo che uno Stato membro possa ordinare al prestatore di servizi di hosting:

  • di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia identico a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, qualunque sia l’autore della richiesta di memorizzazione di siffatte informazioni”;
  • di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un’informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l’accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all’accertamento d’illeceità e che contiene gli elementi specificati nell’ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l’informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di hosting ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto”;
  • di rimuovere le informazioni oggetto dell’ingiunzione o di bloccare l’accesso alle medesime a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente”.

In base al diritto Ue, in definitiva, è possibile che a un host provider venga ingiunto di rimuovere commenti identici e, a certe condizioni, equivalenti a un commento precedentemente dichiarato illecito.

E tale ingiunzione può anche produrre effetti a livello mondiale, nell’ambito del diritto internazionale pertinente.

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