Corte di giustizia sulla validità della clausola di competenza nei confronti del subacquirente

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Secondo la Corte di giustizia – causa C-543/10, sentenza del 7 febbraio 2013 – una clausola attributiva di competenza pattuita nel contratto stipulato tra il produttore di un bene e l’acquirente del medesimo “non può essere opposta al terzo subacquirente che, in esito ad una successione di contratti traslativi di proprietà stipulati tra parti stabilite in diversi Stati membri, abbia acquistato tale bene ed intenda avviare un’azione di responsabilità contro il produttore, salvo il caso in cui sia accertato che tale terzo abbia prestato il suo effettivo consenso a detta clausola in conformità ai presupposti indicati in tale articolo”.

E’ questa – precisano i giudici europei - l’interpretazione che va data all’articolo 23 del Regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte di giustizia riguardava un procedimento diretto all’accertamento, dinanzi ai giudici francesi, della responsabilità di una società produttrice che invocava la vigenza di una clausola attributiva della competenza ai giudici italiani contenuta in un contratto di compravendita stipulato tra il produttore medesimo e l’acquirente iniziale.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 27 - Subacquirenti svincolati – Ciccia

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