Corte Ue: sì a limiti al contante per motivi d’interesse pubblico

Pubblicato il



Corte Ue: sì a limiti al contante per motivi d’interesse pubblico

Secondo la Corte di giustizia, le norme europee non sono di impedimento a che uno Stato membro della "zona euro" adotti una disposizione che obblighi una Pubblica amministrazione ad accettare il pagamento in contanti delle obbligazioni di pagamento da essa imposte.

Restrizioni da Stati membri a pagamenti in contanti, condizioni

Parimenti, è anche possibile che una normativa nazionale escluda la possibilità di liberarsi da un’obbligazione di pagamento imposta da un’autorità pubblica mediante banconote in euro.

Questo, però, in presenza di alcune condizioni:

  • che tale normativa non abbia per oggetto né per effetto di stabilire il regime giuridico del corso legale di tali banconote;
  • che la stessa non comporti, de jure o de facto, un’abolizione di tali banconote, segnatamente rimettendo in causa la possibilità di liberarsi, in generale, da un’obbligazione di pagamento mediante tale contante;
  • che sia adottata tenendo conto di motivi d’interesse pubblico;
  • che la limitazione ai pagamenti in contanti derivante da tale normativa sia idonea a realizzare l’obiettivo di interesse pubblico perseguito;
  • che non si eccedano i limiti di quanto è necessario per la realizzazione dello stesso obiettivo, nel senso che esistano altri mezzi legali per liberarsi dall’obbligazione di pagamento.

Tale restrizione, così, è legittima nel caso in cui il pagamento in contanti comporti un costo irragionevole per l'amministrazione a causa del numero molto elevato di contribuenti.

In ogni caso, l’ordinamento comunitario osta a che uno Stato membro adotti “una disposizione che, tenuto conto del suo obiettivo e del suo contenuto, stabilisca il regime giuridico del corso legale delle banconote in euro”.

E’ quanto si legge nel testo della sentenza depositata ieri, 26 gennaio 2021, dalla Corte Ue, relativamente alle cause riunite C‑422/19 e C‑423/19.

Con la decisione, i giudici europei hanno risposto ad alcune domande di pronuncia pregiudiziale che vertevano sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), TFUE, dell’articolo 128, paragrafo 1, terza frase, TFUE, dell’articolo 16, primo comma, del protocollo n. 4, sullo statuto del sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Domande, queste, che erano state presentate nell’ambito di due controversie che vedevano contrapposti, da un lato, due cittadini tedeschi e, dall’altro lato, l’emittente radiotelevisiva pubblica del Land dell’Assia, Germania, in merito al pagamento di un canone radiotelevisivo dovuto a quest’ultimo.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito