Correttivo antiriciclaggio in Gazzetta Ufficiale
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 04 novembre 2009
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Nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2009 è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 151 del 25 settembre 2009 correttivo, in attuazione della 2005/60/CE, del decreto legislativo 231/07 in materia di antiriciclaggio.
Il provvedimento, già in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione, specifica gli obblighi e le prerogative antiriciclaggio a intermediari, professionisti e altri soggetti tenuti al rispetto della normativa.
Nel dettaglio, ai sensi delle nuove norme, i professionisti non hanno l'obbligo di adeguata verifica quando redigono e trasmettono le dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali; parimenti, non sono tenuti all'adeguata verifica, alla registrazione dei dati e alla segnalazione alla Uif, i professionisti che compongono gli organi di vigilanza.
Tra le altre novità contenute nel decreto, si segnala la possibilità, per UIF, Guardia di Finanza e DIA, di richiedere maggiori informazioni al soggetto che effettua la segnalazione dell’operazione sospetta.
L’intermediario, il professionista o il soggetto segnalante - che non hanno alcun diritto a rimanere anonimi - non devono mai informare il cliente dell’intero procedimento di segnalazione dell’operazione sospetta. Massima riservatezza, quindi, anche al fine di scongiurare eventuali ritorsioni.
Il provvedimento, già in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione, specifica gli obblighi e le prerogative antiriciclaggio a intermediari, professionisti e altri soggetti tenuti al rispetto della normativa.
Nel dettaglio, ai sensi delle nuove norme, i professionisti non hanno l'obbligo di adeguata verifica quando redigono e trasmettono le dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali; parimenti, non sono tenuti all'adeguata verifica, alla registrazione dei dati e alla segnalazione alla Uif, i professionisti che compongono gli organi di vigilanza.
Tra le altre novità contenute nel decreto, si segnala la possibilità, per UIF, Guardia di Finanza e DIA, di richiedere maggiori informazioni al soggetto che effettua la segnalazione dell’operazione sospetta.
L’intermediario, il professionista o il soggetto segnalante - che non hanno alcun diritto a rimanere anonimi - non devono mai informare il cliente dell’intero procedimento di segnalazione dell’operazione sospetta. Massima riservatezza, quindi, anche al fine di scongiurare eventuali ritorsioni.
- http://www.gazzettaufficiale.it/Decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151
- ItaliaOggi, p. 25 – All''antiriciclaggio serve il nome – Ciccia
- Il Sole 24 Ore, p. 33 – Al traguardo le correzioni al decreto 231
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