Coronavirus. GdF, sospese le ispezioni differibili
Pubblicato il 06 aprile 2020
Condividi l'articolo:
Una recente direttiva del Comando generale della Guardia di Finanza fa luce sulle attività da sospendere per l’emergenza Coronavirus, in ottemperanza del decreto Cura Italia.
In sostanza: “Sono sospesi gli interventi ispettivi non connotati da urgenza e differibilità”.
Nella direttiva del 2 aprile n. 91210, indirizzata ai reparti, si ricorda che due disposizioni del decreto sospendono:
- le attività dell’amministrazione finanziaria (articolo 67, attività svolte da parte degli uffici degli enti impositori relativamente a liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso);
- i termini in scadenza per gli adempimenti dei contribuenti (articolo 62, adempimenti, diversi dai versamenti, a carico dei contribuenti scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, che potranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza sanzioni).
Nell’ambito delle verifiche è sospesa, d’intesa con il contribuente, l’esecuzione delle attività ispettive, tranne che per le situazioni connotate da indifferibilità e urgenza.
Per il contribuente opera, invece, la sospensione dei termini per l’esecuzione degli adempimenti: alle richieste di documentazione, chiarimenti ecc, anche attraverso questionari, i contribuenti potranno rispondere entro il 30 giugno 2020, senza alcuna sanzione.
Tra le attività dei reparti risultano sospesi:
- le risposte alle istanze di accesso alla banca dati dell’anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai presidenti dei tribunali civili e dai giudici delegati;
- le risposte alle istanze di accesso ai documenti amministrativi e accesso civico a dati e documenti;
- gli obblighi relativi alla presentazione telematica degli elenchi Intra, differiti al 30 giugno 2020;
- i termini di interpello, adempimento collaborativo, nuovi investimenti, transfer pricing.
Sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza al 31 dicembre 2022 si precisa che risultano estesi i termini per effettuare le attività istruttorie riferite agli accertamenti relativi al periodo di imposta 2015, al 2014 per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
Mentre, per l’accertamento dei dazi e dei diritti doganali il termine non è cambiato.
- edotto.com - Edicola del 25 marzo 2020 - INL. Cura Italia, indicazioni operative agli enti ispettivi - Moscioni
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: