Coronavirus. Consulta: no a sospensione prescrizione per motivi organizzativi
Pubblicato il 07 luglio 2021
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E’ incostituzionale, per contrasto con il principio di legalità, la sospensione della prescrizione in caso di rinvio del processo per motivi organizzativi legati all’emergenza Covid-19.
Lo ha sancito la Corte costituzionale con sentenza n. 140 del 6 luglio 2021, dichiarando l’illegittimità dell’art. 83, comma 9, del Decreto-legge n. 18/2020, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.
La disposizione censurata, sullo stop della prescrizione nel caso in cui il capo dell’ufficio giudiziario adotti un provvedimento di rinvio dell’udienza penale, è stata prevista nell’ambito di misure organizzative volte a contrastare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus e a contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria.
Corte costituzionale: violato il principio di legalità
Secondo la Consulta, essa comporterebbe una violazione del principio sancito dall’articolo 25, secondo comma, della Costituzione, atteso che il rinvio delle udienze, cui è collegata la sospensione della prescrizione, costituisce il contenuto possibile di una misura organizzativa che il capo dell’ufficio giudiziario può adottare ai sensi del comma 6 del medesimo art. 83, facoltà questa che – viene sottolineato – “solo genericamente è delimitata dalla legge quanto ai suoi presupposti e alle finalità da perseguire”.
Tale previsione normativa ha una valenza sostanziale, pur mediata dalla regola processuale, che ricade comunque nell’area di applicazione del principio di legalità, ai sensi del quale essa, incidendo sulla punibilità del reato, andrebbe determinata nei suoi elementi costitutivi, così da assicurare un sufficiente grado di conoscenza o di conoscibilità.
La stessa, per contro, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale sulla sospensione del processo non riconducibile alle ipotesi indicate nell’articolo 159 del Codice penale, posto che il suo contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario.
Ciò che è stato rilevato, in definitiva, è "un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione”.
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