Coordinamento della conciliazione forense. Mediazione obbligatoria da confermare
Pubblicato il 23 maggio 2017
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Ad esito della XVIII Assemblea nazionale a Mantova, con mozione del 19 maggio 2017, il Coordinamento della conciliazione forense (Associazione che raccoglie 63 organismi di mediazione facenti capo agli ordini forensi) conferma l’obbligatorietà della mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L'Avvocatura lo chiede all'unanimità
Ciò in risposta alle mozioni approvate dal Congresso Nazionale Forense di Rimini 2016, in cui l’Avvocatura ha dichiarato all'unanimità di voler rafforzare l’effettivo svolgimento della mediazione e di promuoverne la diffusione come alternativo strumento di risoluzione delle controversie, anche in vista dell’approssimarsi della scadenza per la fase sperimentale (20 settembre 2017).
Non solo, la presente mozione di Mantova tiene altresì conto (si legge nelle premesse) degli oggettivi risultati positivi per l’ordinamento giuridico italiano, che l’applicazione della mediazione ha comportato soprattutto in alcuni settori; come del resto confermato dalla riduzione di controversie pendenti presso i Tribunali e le Corti d’Appello. Senza contare poi, si rileva, le gravi ripercussioni che scaturirebbero da un’eventuale battuta d’arresto (alla predetta scadenza temporale) delle attività degli Organismi di mediazione forense, anche sui rapporti lavorativi in corso con il personale impiegato.
Mediazione essenziale per promuove e tutelare diritti. Istanze al Legislatore per la conferma
Per tutto quanto ciò, il Coordinamento della conciliazione forense conferma l’essenzialità della mediazione quale strumento professionale dell’Avvocatura per la promozione e per la tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese. Ribadisce altresì che per la definitiva affermazione della mediazione nel tessuto sociale, quale strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione, sia necessario confermare l’art. 5 comma 1 bis D. Lgs. n. 28/2010 (come modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013) che pone per l’appunto la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
A tal fine – si legge ancora nella mozione – il Coordinamento promuoverà in tutte le sedi ritenute utili, l’introduzione di una disposizione normativa che preveda detta conferma, formulando apposite istanze al legislatore, al Governo, ai Ministri competenti, al Consiglio nazionale forense ed agli altri Organismi/Associazioni di rappresentanza dell’Avvocatura.
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