Controllo a distanza dei lavoratori motivato da esigenze di sicurezza del lavoro
Pubblicato il 20 giugno 2018
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A seguito di richiesta di chiarimenti in merito al rilascio di provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300/1970 motivati da generiche esigenze di “sicurezza del lavoro”, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con lettera circolare prot. n. 302 del 18 giugno 2018, ha specificato che nel caso di specie l’oggetto dell’attività valutativa, in fase istruttoria, deve consistere in un esame analitico delle motivazioni che giustificano e legittimano l’utilizzo di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, nonché della correlazione tra le modalità di impiego di tali strumenti e le finalità dichiarate.
Pertanto, nel caso di richieste di autorizzazione legate ad esigenze di “sicurezza del lavoro”, vanno puntualmente evidenziate le motivazioni di natura prevenzionistica che sono alla base dell’installazione di impianti audiovisivi ed altri strumenti di potenziale controllo a distanza dei lavoratori corredate da un’apposita documentazione di supporto.
In pratica, è nel DVR che devono essere formalizzate le necessità legate alla sicurezza del lavoro per cui l’istanza all’ITL dovrà essere corredata dagli estratti del documento di valutazione dei rischi, dai quali risulti, in stretta connessione teleologica, che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori.
- eDotto.com – Edicola del 20 febbraio 2018 – Impianti audiovisivi e strumenti di controllo: nuove istruzioni dell’Ispettorato – Schiavone
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