Controlli, in soffitta 2001 e 2003

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Si è chiuso il 31 dicembre 2008 il termine per verificare le irregolarità relative ad alcune annualità in scadenza. Di conseguenza, i contribuenti che non hanno ricevuto la notifica di un atto del Fisco entro la data indicata, a partire dal 1° gennaio 2009 sono “liberi” dai rischi di accertamento per le annualità relative al 2003 e al 2002. Infatti, entro il 31 dicembre 2008 si poteva ancora accertare l’anno 2003, in caso di dichiarazione dei redditi e Iva regolarmente presentate ed era accertabile anche il 2002, se la dichiarazione era stata omessa. L’articolo 10 della Finanziaria 2003 stabilisce che per contribuenti che non si sono avvalsi del concordato per anni pregressi, dell’integrativa semplice o del condono tombale, i termini per l’accertamento sono prorogati di due anni. La proroga è applicabile anche ai casi in cui la dichiarazione presentata per il concordato, per l’integrativa o per il tombale non sia valida. Di conseguenza, entro il 31 dicembre 2008, da parte degli uffici, erano ancora accertabili, sia per l’Iva sia per le imposte sui redditi, anche l’anno 2001 e il 2000, se la relativa dichiarazione annuale era stata omessa. Si ricorda che entro il 31 dicembre 2008 dovevano essere notificate le cartelle di pagamento ai contribuenti che, essendosi avvalsi dei condoni previsti dalla legge 289/2002, non hanno effettuato in tutto o in parte i pagamenti rateali alle scadenze prescritte. Dunque, se la cartella non è stata consegnata al contribuente entro il termine indicato, nessuno potrà essere più disturbato, anche se non è risultato del tutto in regola con le rate dei condoni.

Altre novità che con il 2009 riguardano i contribuenti sul fronte dei controlli fiscali sono quelle legate ai processi verbali di constatazione (Pvc). La principale novità consiste nel fatto che in tema di Pvc si entra nella fase “a regime”. Infatti, ora valgono le regole generali stabilite dal comma 2, dell’articolo 5-bis del Dlgs 218/1997. Perciò, in caso di adesione comunicata nei trenta giorni successivi alla consegna del Pvc, l’ufficio deve inoltrare, entro i successivi sessanta giorni, l’atto di definizione del “parziale”.

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