Controlli dietrofront
Autore: eDotto
Pubblicato il 17 settembre 2008
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Circa la validità degli accertamenti fiscali sui documenti extracontabili, la pronuncia di Cassazione 23254 (9 settembre 2008) respinge il comportamento del Fisco, decidendo in senso contrario anche rispetto al proprio tradizionale orientamento. In concreto, un’agenda rinvenuta nella sede di un cliente della società cui l’accertamento è diretto, ed a questa intestata, non può da sola avvalorare la verifica fiscale, dal momento che il collegamento tra la documentazione in essa contenuta e la società contribuente non è stato spiegato dall’Ufficio finanziario. Nell’agenda non sono stati, infatti, rinvenuti riferimenti a “clienti e fornitori” che provassero il detto collegamento.
- ItaliaOggi, p. 38 – Controlli dietrofront - Alberici
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