Contributo per tessile e moda: click day il 22 settembre

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Contributo per tessile e moda: click day il 22 settembre

Via libera al contributo a fondo perduto diretto a sostenere i progetti d'investimento nel design, nell’innovazione e nella valorizzazione dei prodotti del made in Italy. A partire dal prossimo 22 settembre, infatti, le imprese di "piccola dimensione", costituite da non oltre 5 anni, operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, potranno richiedere l'incentivo con le modalità stabilite da un apposito decreto del Mise.

La misura punta a sostenere, con le risorse disponibili (5 milioni di euro), l’acquisto e l’installazione di nuovi macchinari nonché la creazione e l’utilizzo di tessuti innovativi da parte di giovani talenti. Con il decreto dello scorso 3 agosto 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al beneficio. Per effetto dell'avviso pubblicato in G.U. n. 197 del 18 agosto 2021, è stata resa nota la data di apertura del canale di trasmissione delle domande: le istanze dovranno essere presentate il 22/09/2021 dalle ore 12,00 fino alle ore 18,00 (e sanno esaminate in base all’ordine di arrivo – quindi, trattasi di un click day) esclusivamente attraverso la procedura informatica disponibile sul sito di Invitalia (https://www.invitalia.it).

Ambito oggettivo

La misura in esame ci arriva dall’articolo 38-bis del “Decreto Rilancio” ed è finalizzata a:

  • sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione;
  • promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo;

mediante l’erogazione di un apposito contributo a fondo perduto. Sono finanziabili progetti d’investimento riguardanti gli stabilimenti presenti sul territorio nazionale, con programmi di spesa tra 50 e 200 mila euro.

Il contributo è concesso nella misura del 50% delle spese sostenute e ammissibili.

Ambito soggettivo

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese di “piccola dimensione” - ai sensi di quanto previsto nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 –  non quotate, operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori:

  • che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa; 
  • che non siano state costituite a seguito di fusione.

Le imprese devono svolgere "almeno una" delle attività riportate nell'elenco dei codici Ateco ammessi (previsto dal D.M. 18.12.2020 ed integrato con D.M. 18 maggio 2021) come risultante dal codice “prevalente” di attività comunicato al registro delle imprese.

Si tratta, in particolare, delle seguenti attività:

Codice ATECO

descrizione

13.10.00

Preparazione e filatura di fibre tessili

13.20.00

Tessitura

13.30.00

Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari

13.91.00

Fabbricazione di tessuti a maglia

13.92.10

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento

13.92.20

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

13.93.00

Fabbricazione di tappeti e moquette

13.94.00

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95.00

Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

13.96.10

Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

13.96.20

Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.99.10

Fabbricazione di ricami

13.99.20

Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.99.90

Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14.11.00

Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.12.00

Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

14.13.10

Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.20

 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.00

Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10

Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

14.19.21

Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

14.19.29

Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.20.00

Confezione di articoli in pelliccia

14.31.00

Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

14.39.00

Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15.11.00

Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

15.12.01

Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

15.12.09

Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.20.10

Fabbricazione di calzature

15.20.20

Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

16.29.11

Fabbricazione di parti in legno per calzature

16.29.12

Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili

20.42.00

Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.59.60

Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

32.12.10

Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

32.12.20

Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

32.13.01

Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

32.13.09

Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca

32.50.50

Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

32.99.20

Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

74.10.10

Attività di design di moda

Alla data di presentazione della domanda le predette imprese devono:

a) risultare iscritte e “attive” nel Registro imprese della CCIAA competente da non più di 5 anni;

b) svolgere in Italia una o più delle attività economiche previste;

c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; al 31.12.2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione;

d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;

e) non aver ancora distribuito utili.

Possono, altresì, accedere alle agevolazioni le imprese che, alla data del 31 dicembre 2019, non erano in situazione di difficoltà, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18 del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui alla lettera c) su riportata.

Anche le imprese “estere” che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano potranno richiedere le agevolazioni, a condizione che le stesse siano costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e risultino iscritte nel relativo registro delle imprese. Per dette imprese – si legge nel decreto 18.12.2020 - la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti.

Diversamente, sono “escluse” dal beneficio le imprese che, alla data di presentazione della domanda:

  • non hanno restituito le somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse;
  • hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • sono state destinatarie di una sanzione interdittiva (articolo 9, co. 2, lett. d) del Dlgs. 231/2001);
  • i cui legali rappresentanti o amministratori sono  stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di  esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente  alla data di presentazione della domanda.

Progetti ammissibili

Le società potranno richiedere il contributo a fondo perduto per “progetti” d’investimento che siano:

a) finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;

b) finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;

c) progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;

d) ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;

e) finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.

Tali progetti devono:

  • essere realizzati dai soggetti beneficiari presso la propria sede operativa ubicata in Italia;
  • prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a €.50.000 e non superiori a €. 200.000;
  • essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione; per “data di avvio” si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni;
  • essere ultimati entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni; per data di “ultimazione” si intende la data dell’ultimo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni.

Spese ammissibili

Sono ammesse al beneficio le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, ossia quelle relative a:

  • acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le spese di installazione;
  • brevetti, programmi informatici e licenze software;
  • formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato;

Le imprese potranno richiedere anche un contributo per la copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti complessivamente ritenute ammissibili.

Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

  • materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
  • servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
  • godimento di beni di terzi;
  • personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

 Ai fini dell’ammissibilità, le suddette spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed essere pagate:

  • esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all’impresa beneficiaria
  • con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie, RI.BA.).

Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali (macchinari, impianti e attrezzature), unitamente alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, deve essere presentata anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del fornitore, redatta ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura siano di nuova fabbricazione.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:

  • relative a beni usati e a mezzi targati;
  • relative ad opere edili di qualsiasi tipo;
  • inerenti beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto;
  • sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
  • ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro al netto di Iva;
  • relative a imposte e tasse. L’Iva è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Presentazione istanza

L’incentivo viene concesso sulla base di una procedura valutativa con procedimento “a sportello”: le domande (da presentare sulla piattaforma informatica disponibile sul sito di Invitalia tramite lo SPID persona fisica) saranno esaminate in base all’ordine di arrivo e saranno ammesse esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Lo sportello sarà aperto il 22/09/2021 dalle ore 12,00 fino alle ore 18,00 e nei successivi giorni – previa verifica della disponibilità dei fondi - sarà aperto dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

Si tratta, quindi, di una sorta di click-day in quanto vale l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.

L’esaurimento delle risorse disponibili comporterà, tuttavia, la chiusura dello sportello. In tal caso, l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa provvederà a darne notizia sul proprio sito web, comunicando detta informazione al Ministero. 

Nel caso si rendano successivamente disponibili “ulteriori risorse” per la concessione delle agevolazioni, il Ministero provvederà alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande mediante “avviso”.

Le domande devono essere compilate esclusivamente attraverso l’apposita piattaforma informatica ed essere corredate della "proposta progettuale" e dell’ulteriore documentazione prevista.

Nello specifico, la "proposta progettuale" deve contenere:

a) il profilo del soggetto proponente;

b) la descrizione dell’iniziativa proposta e degli obiettivi previsti attraverso l’individuazione delle linee di attività funzionali al raggiungimento dei predetti obiettivi;

c) la descrizione degli elementi necessari a determinarne il costo, la funzionalità e la coerenza delle spese del progetto, sulla base dei limiti e delle condizioni previste;

d) la descrizione dei criteri di quantificazione delle esigenze di capitale circolante.

In caso di acquisto di brevetti, programmi informatici e licenze software, il soggetto proponente è tenuto ad allegare alla domanda apposita "perizia giurata", rilasciata da un tecnico abilitato avente specifiche e documentate competenze nel settore di riferimento della spesa, contenente tutte le informazioni necessarie per poter definire la congruità del prezzo.

Al termine dell’invio telematico della domanda e dei relativi allegati, alla istanza è assegnato un protocollo elettronico. La data di presentazione dell’istanza coincide con la data dell' invio telematico. L’impresa è comunque tenuta a comunicare all’Agenzia (Invitalia) tutte le modifiche riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione, ferma restando la procedura di autorizzazione nel caso di variazioni.

Valutazione delle domande

Nella valutazione della domanda, Invitalia verifica i requisiti di ammissibilità formale attraverso:

  • la verifica della completezza e correttezza della documentazione tramite la piattaforma informatica;
  • il controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità dell’impresa proponente.

In caso di esito “positivo” delle verifiche, Invitalia prosegue nell’esame di merito dell’iniziativa. Nell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2021, è riportata l’articolazione dei suddetti criteri di valutazione con l'indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d’impresa, nonché delle soglie minime per l’accesso alle agevolazioni. Per i progetti valutati positivamente, l’Agenzia (Invitalia) provvede alla determinazione dell’ammontare del contributo spettante sulla base delle spese ritenute ammissibili e delle altre verifiche necessarie.

Per lo svolgimento delle attività istruttorie, poi, l’Agenzia (Invitalia) può richiedere all’impresa "integrazioni" o "informazioni aggiuntive", assegnando un termine di risposta comunque non superiore a 30 giorni. Per le domande che si concludono positivamente, Invitalia adotta la delibera di ammissione alle agevolazioni e, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, ne dà comunicazione all’impresa beneficiaria. L’adozione della  “delibera” è subordinata all’esito delle verifiche previste dal Regolamento.

Per le domande con esito “negativo”, invece, l’Agenzia comunica all’impresa proponente tramite PEC, le motivazioni del mancato accoglimento. Le imprese proponenti possono comunque presentare controdeduzioni entro 10 giorni dal ricevimento di dette comunicazioni.

Erogazione incentivo

Le agevolazioni sono erogate dal Ministero in non più di due quote:

  • a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie; 
  • in relazione alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto.

L’impresa beneficiaria può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento di spese (anche non quietanzate) per un importo pari ad almeno il 50%  di quelle ammesse alle agevolazioni (ai fini della rendicontazione, infatti, è possibile presentare titoli di spesa non quietanzati, fermo restando che all’Agenzia è, in ogni caso, riservata la facoltà di richiedere all’impresa la documentazione attestante l’avvenuto pagamento dei titoli di spesa decorsi 6 mesi dalla richiesta di erogazione ed in assenza di presentazione di richiesta del saldo). Contestualmente alla predetta richiesta, l’impresa beneficiaria richiede, altresì, la proporzionale erogazione delle agevolazioni commisurate alle esigenze di capitale circolante riconosciute come ammissibili.

La richiesta di erogazione relativa al secondo ed ultimo stato avanzamento lavori, ovvero in un’unica soluzione, è trasmessa all’Agenzia entro 90 giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, unitamente alla documentazione di spesa e ad una relazione tecnica sul progetto realizzato. L’erogazione del "saldo" è subordinata alla dimostrazione da parte dell’impresa beneficiaria dell’effettivo pagamento di tutti i titoli di spesa rendicontati, anche a titolo di primo SAL, mediante l’esibizione della documentazione attestante i pagamenti effettuati nonché delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora l’impresa beneficiaria non sia in grado di fornire le predette quietanze è tenuta a darne motivata giustificazione.

In caso di esito “positivo” delle verifiche, Invitalia eroga le somme dovute entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa. Resta ferma la facoltà dell’Agenzia di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza.

In occasione della richiesta di erogazione del saldo, l’Agenzia verifica, altresì, attraverso i dati dei bilanci ovvero delle scritture contabili afferenti il periodo di realizzazione del progetto, l’effettivo sostenimento da parte dell’impresa beneficiaria di spese riconducibili alle esigenze di capitale circolante per un importo almeno pari a quello riconosciuto come ammissibile nel provvedimento di concessione. Diversamente, nel caso in cui le verifiche diano esito “negativo”, l’Agenzia richiede le opportune integrazioni.

Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni.

Revoca agevolazioni

In base a quanto disposto nel D.M. 18.05.2020, il Mise, in relazione alla natura e all’entità dell’ inadempimento, dispone la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:

  • verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
  • false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
  • mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
  • mancato adempimento degli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
  • apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione a saldo dell'agevolazione;
  • alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione, prima che siano decorsi 3 anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
  • cessazione, alienazione, locazione o delocalizzazione dell’attività economica a cui è finalizzato il progetto di cui all’articolo 6 al di fuori del territorio nazionale, nei 3 anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
  • sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia (Dlgs. 159/2011).

In caso di revoca totale, l’impresa beneficiaria non ha diritto alla quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative  di cui all’articolo 9 del D.L.gs.n.123/1998.

Quadro Normativo

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO MINISTERIALE DEL 3 AGOSTO 2021;

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO MINISTERIALE 18 MAGGIO 2021;

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO MINISTERIALE 18 DICEMBRE 2020;

DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020 CONVERTITO.

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