Contributo NASpI per i contratti a termine: quando va restituito al datore di lavoro
Pubblicato il 15 febbraio 2024
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Non è un classico incentivo all’assunzione, ma è comunque catalogabile tra le agevolazioni contributive finalizzate alla stabilizzazione dei contratti di lavoro a termine.
Si tratta della restituzione, al datore di lavoro, del contributo di finanziamento NASpI (e, laddove previsto, del suo incremento addizionale) in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nonché di assunzione a tempo indeterminato di lavoratore precedentemente assunto con contratto a termine.
Ma andiamo con ordine partendo dal contributo addizionale di finanziamento NASpI. In quali casi è dovuto?
Contributo addizionale di finanziamento NASpI
Al fine di favorire l’occupazione stabile, il legislatore ha previsto che si applichi un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in relazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato e con esclusione dei contratti di lavoro domestico.
La previsione è contenuta nella legge Fornero (articolo 2, comma 30, legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata dal Decreto Dignità, decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87).
Il contributo addizionale è pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, percentuale aumentata di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione e con esclusione dei rinnovi contrattuali dei lavoratori domestici.
La maggiorazione dello 0,50% non si applica in caso di proroga del contratto.
Di seguito il prospetto di quando è dovuto nelle diverse ipotesi.
Fattispecie |
Contributo NASpI dovuto |
Nozione |
Stipula | Contributo NASpI (1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) | Secondo le indicazioni di legge |
Rinnovo |
Contributo NASpI (1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) + Contributo addizionale incrementale in base al numero dei rinnovi dello 0,50% |
Riassunzione a termine dello stesso lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro successivamente alla scadenza del termine dell’assunzione a termine iniziale |
Proroga |
Contributo NASpI (1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) |
Differimento del termine apposto al contratto, pattuito con il lavoratore prima della scadenza dello stesso |
Prosecuzione di fatto |
NO contributo NASpI e sua addizionale. SI al versamento, a carico del datore di lavoro, di una maggiorazione retributiva (pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore ed entro i limiti temporali consentiti) non oggetto di restituzione |
Continuazione del rapporto di lavoro a termine dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato |
Come chiarito dal Ministero del lavoro nella circolare interpretativa n. 17 del 31 ottobre 2018, al primo rinnovo la misura ordinaria dell’1,4% va incrementata dello 0,5%. Alla nuova misura del contributo addizionale va poi nuovamente aggiunto l’incremento dello 0,5% in caso di ulteriore rinnovo, avendo riguardo, per eventuali rinnovi successivi, all’ultimo valore base venutosi a determinare per effetto delle maggiorazioni applicate in occasione di precedenti rinnovi.
Esempio: contratto a termine rinnovato per tre volte
Contratti a termine |
Contributo NASpI |
Contratto originario |
1,4% |
Primo rinnovo |
1.9% (1,4% + 0,5%) |
Secondo rinnovo |
2.4% (1,9% + 0,5%) |
Terzo rinnovo |
2,9% (2,4% + 0,5%) |
Esclusioni
Per espressa previsione di legge, l’obbligo contributivo in questione non si applica a tutte le fattispecie di contratto a tempo determinato.
Restano infatti escluse dall’applicazione del contributo addizionale (e del suo incremento) le assunzioni a termine:
- di lavoratori in sostituzione di lavoratori assenti;
- di lavoratori per lo svolgimento delle attività stagionali (D.P.R. n. 1525/1963);
- di apprendisti in relazione a quanto previsto dall’art. 44, comma 5, del D.lgs n. 81/2015 che dispone “per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato”;
- di lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 2, D.lgs n. 165/2001);
- di lavoratori domestici. In caso di somministrazione, il contributo addizionale non si applica ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro ma resta dovuto invece con riferimento ai rapporti di lavoro domestico a tempo determinato in somministrazione;
- di operai agricoli;
- di lavoratori assunti per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019;
- di lavoratori extra nel settore turismo e pubblici esercizi di durata fino a tre giorni e nei casi individuati dai Ccnl.
Il solo incremento del contributo addizionale NASpI non si applica inoltre ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione, enti privati di ricerca.
Restituzione al datore di lavoro
Ai datori di lavoro che, essendovi tenuti, hanno versato il contributo addizionale, è riconosciuta (articolo 2, comma 30, legge n. 92/2012) la restituzione del predetto contributo nelle seguenti fattispecie:
- trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, successivamente al decorso del periodo di prova;
- assunzione del lavoratore a tempo indeterminato entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, successivamente al decorso del periodo di prova.
In quest’ultimo caso, la misura della restituzione si determina detraendo dalle mensilità di contribuzione addizionale spettanti al datore di lavoro un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a tempo determinato all’instaurazione del nuovo rapporto a tempo indeterminato.
Come ha chiarito l’INPS (circolare n. 121 del 6 settembre 2019) “laddove ricorrano i presupposti individuati da una delle due predette fattispecie, la misura del contributo addizionale soggetta a restituzione nei confronti del datore di lavoro che trasforma il rapporto a termine ovvero assume il lavoratore a tempo indeterminato comprende anche l’aumento del contributo addizionale”.
Nel caso di più rinnovi contrattuali, al datore di lavoro è restituito l’importo del contributo addizionale NASpI e del suo incremento relativo all’ultimo rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato intervenuto tra le parti prima della trasformazione o della riassunzione a tempo indeterminato.
Pertanto, tornando all’esempio prima riportato di un contratto a termine rinnovato per tre volte
Contratti a termine |
Contributo NASpI versato |
Contributo NASpI restituito |
Contratto originario |
1,4% |
- |
Primo rinnovo |
1,9% (1,4% + 0,5%) |
- |
Secondo rinnovo |
2,4% (1,9% + 0,5%) |
- |
Terzo rinnovo |
2,9% (2,4% + 0,5%) |
2,9% |
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