Contributo a fondo perduto, errori istanza sanabili in autotutela
Pubblicato il 13 ottobre 2020
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Un aiuto ai soggetti che hanno chiesto il contributo a fondo perduto come ristoro per essere stati colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid 19”, previsto dall'articolo 25 del Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ma che non lo hanno ricevuto o ricevuto solo parzialmente perché hanno commesso qualche errore nella richiesta presentata oppure hanno visto scartata la proprio istanza, arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Con la risoluzione n. 65 dell’11 ottobre, resa disponibile ieri, l’Amministrazione finanziaria, infatti, interviene a favore di tutti quei contribuenti che, sebbene abbiano presentato le loro istanze per il riconoscimento del contributo a fondo perduto entro sessanta giorni dalla data del 15 giugno 2020 (ovvero dalla data del 25 giugno 2020 per le istanze presentate da eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto), sono incappati in qualche errore e, dunque, la procedura non è andata a buon fine.
All’Agenzia, infatti, sono arrivate segnalazioni dagli operatori e dalle associazioni di categoria sulle seguenti casistiche, che si sono verificate entro la data del 13 agosto 2020 (24 agosto 2020 per gli eredi), termine ultimo per la trasmissione delle istanze:
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istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti e individuati solo dopo l’accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante;
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istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia delle entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza e l’utente non e stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore (es. per IBAN riportato in istanza non intestato al soggetto richiedente), in quanto il sistema l’ha respinta per decorrenza termini.
Contributo a fondo perduto, nuova istanza via Pec per correggere gli errori
L’Agenzia di fronte a queste casistiche individua alcune soluzioni possibili per rimediare agli errori commessi.
In primo luogo, nella risoluzione n. 65/E/2020, si fa presente che il soggetto richiedente – anche mediante l’intermediario delegato – può presentare una nuova istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito di rigetto o dell’entità del contributo erogato sulla base di quella già inviata all’Agenzia delle entrate nel periodo di vigenza del processo.
Il modello di istanza va trasmesso via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente (in qualità di titolare di Partita IVA), firmata digitalmente dal soggetto richiedente oppure dall’intermediario indicato nel riquadro dell’impegno alla trasmissione presente nell’istanza: in quest’ultimo caso, sarà necessario allegare anche la copia del documento d’identità del soggetto richiedente.
Con la nuova istanza si dovrà inviare, però, anche una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore o l’impossibilità di trasmettere nei termini “l’istanza sostitutiva di istanza per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto”.
Contributo a fondo perduto, i controlli dell’Agenzia delle Entrate
Le Direzioni provinciali, prese in carico le istanze di autotutela, valuteranno le motivazioni presentate dagli utenti, verificando la coerenza dei dati contabili dichiarati nelle istanze presentate, con gli elementi informativi presenti in Anagrafe Tributaria e l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente
Se dai controlli dovesse emergere:
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l’irregolarità dell’istanza, l’ufficio procederà con ulteriori attività istruttorie volte ad accertare l'eventuale tentativo di truffa, con le conseguenti sanzioni amministrative e penali in capo al soggetto richiedente e all'eventuale intermediario che ha presentato l'istanza per suo conto;
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la conferma dell'esito comunicato in relazione all'istanza iniziale trasmessa nel periodo ordinario, l'ufficio notificherà motivato diniego di annullamento/revisione, con le avvertenze per l'impugnazione davanti alla competente Commissione tributaria, esclusivamente per vizi propri, in conformità ai principi in materia di impugnabilità del diniego di autotutela;
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la correttezza dell’istanza, l'Agenzia delle Entrate effettuerà il pagamento della quota parte del contributo a fondo perduto spettante.
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