Contributi sindacali, sottoscritta la convenzione tra l’Inps e SNADIR
Pubblicato il 13 gennaio 2023
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Con la circolare del 12 gennaio 2023, n. 3, l’Istituto Previdenziale ha sottoscritto una convenzione con l’Organizzazione sindacale SNADIR-Sindacato Nazionale Autonomo degli insegnanti Religione (SNADIR), in merito alla riscossione dei contributi sindacali dovuti dai propri associati in quanto titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità.
NOTA BENE: La Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2024. L’Organizzazione potrà richiedere (a mezzo PEC ed entro giugno 2024) il rinnovo per ulteriori tre anni.
Soggetti interessati
I contributi sindacali potranno essere versati tramite trattenuta sulla pensione dai titolari di pensione diretta, titolari di pensione indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione.
La riscossione è estesa anche alle prestazioni pensionistiche amministrate dall’Inps – Gestione Dipendenti Pubblici.
Rilascio, decorrenza e revoca della delega
Le trattenute dovranno essere autorizzate tramite la trasmissione telematica di apposita delega all’INPS.
La delega – debitamente sottoscritta dal titolare del trattamento pensionistico - dovrà essere compilata utilizzando un modulo predisposto dall’Istituto.
Gli effetti della riscossione avverranno in base al tipo di delega trasmesso:
- la delega alla riscossione presentata contestualmente alla domanda di pensione produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa;
- la delega alla riscossione della quota associativa su pensione già in essere produce i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della delega stessa ovvero, per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dalla data di rilascio della delega.
L’associato potrà comunicare direttamente all’Inps la sua volontà di revocare la delega (indicando l’Organizzazione sindacale revocata e gli estremi di un proprio documento di riconoscimento).
La revoca della quota associativa ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Contributo sindacale
Il contributo sindacale è previsto nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima:
- 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
- 0,40% sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.
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