Capitalizzazione PMI. In vigore il regolamento con i contributi

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Capitalizzazione PMI. In vigore il regolamento con i contributi

Entrano in vigore dal 20 aprile 2024 le norme che definiscono i requisiti, le condizioni e le modalità per l’accesso delle PMI al contributo di cui al Decreto legge n. 34 del 2019, articolo 21, per il sostegno alla capitalizzazione delle piccole/medie imprese.

Il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy n. 43 del 19 gennaio 2024, recante il Regolamento per il sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2024,

La finalità dell’intervento ministeriale è quella di favorire i processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti in beni strumentali, investimenti 4.0 e investimenti green, previsti dal Decreto ministeriale del 22 aprile 2022.

NOTA BENE: Si resta in attesa di un decreto attuativo, da emanarsi entro la data del 1° luglio 2024, con le istruzioni necessarie per la fruizione delle agevolazioni, la definizione degli schemi di domanda e di dichiarazione, oltre che dell'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni.

Risorse finanziarie: per la concessione degli aiuti sono a disposizione 80.000.000 di euro.

PMI beneficiarie del contributo

Secondo l’articolo 4 del Decreto MIMIT n. 43/2024, possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

  • sono costituite in forma di società di capitali;
  • non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'art. 2632 Codice civile.

Viceversa, sono escluse dal contributo le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Aumento di capitale, caratteristiche

Specifica il Regolamento MIMIT che, entro la data di presentazione della domanda di contributo, la PMI deve avere deliberato un aumento del capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento.

ATTENZIONE: L’aumento di capitale può essere effettuato esclusivamente nella forma del conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera adottata dalla PMI come versamento in conto aumento capitale.

A pena di revoca del contributo, l’aumento di capitale deve essere sottoscritto dalla PMI entro e non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo.

Entro lo stesso termine la PMI è tenuta a versare almeno il 25% dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.

Qualora l'aumento di capitale sia effettuato dall'unico socio ovvero da una società a responsabilità limitata semplificata, l'aumento di capitale deve risultare interamente versato non oltre i trenta giorni successivi alla concessione del contributo.

L'aumento di capitale sottoscritto deve essere effettuato ai sensi di quanto previsto dagli articoli nn. 2438 e 2481, comma 2, del Codice Civile.

NOTA BENE: A pena di revoca del contributo, il versamento della quota dell'aumento di capitale non versata entro il termine previsto deve risultare effettuato dalla PMI entro e non oltre la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al decreto 22 aprile 2022, in misura almeno proporzionale alle quote del contributo stesso e secondo quanto espressamente previsto dal provvedimento di concessione.

Misura del contributo per la capitalizzazione delle PMI

A fronte dell'aumento di capitale, il contributo in conto impianti di cui all'articolo 11 del decreto 22 aprile 2022 è incrementato:

a) al 5% per le micro e piccole imprese;

b) al 3,575% per le medie imprese.

In caso di riduzione dell'importo del finanziamento, l'importo dell'aumento di capitale può essere ridotto purché sia rispettato il limite non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento.

Presentazione della domanda di contributo

Le PMI interessate, dopo aver deliberato l'aumento di capitale, devono presentare la domanda di contributo utilizzando esclusivamente gli schemi definiti con il provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese di prossima pubblicazione (articolo 12 del decreto 43/2024).

ATTENZIONE: Con la presentazione della domanda la PMI si impegna alla sottoscrizione ed al versamento dell'aumento di capitale deliberato nei termini e con le modalità previsti.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che attesti l'avvenuta adozione della delibera di aumento del capitale sociale.

Nel caso in cui la PMI beneficiaria non adempia al versamento dell’aumento di capitale, la stessa impresa non potrà chiedere la conversione dell'istanza nella domanda ordinaria di accesso al contributo per investimenti in beni strumentali, 4.0 e green di cui all'articolo 11 del Decreto 22/4/2022. In tal caso, l’impresa dovrà presentare una nuova domanda.

Il programma, unitariamente considerato, deve essere avviato successivamente alla data della domanda di contributo, pena la revoca totale delle agevolazioni. Il programma si considera iniziato se si verifica una delle seguenti condizioni:

  • l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti, ivi inclusa la stipula di contratti o l’emissione di conferme d’ordine, atti a ordinare macchinari, attrezzature, impianti o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il programma, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
  • sono state emesse fatture relative a uno o più beni che compongono il programma;
  • sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a uno o più beni che compongono il programma.

Concessione ed erogazione del contributo

Il provvedimento di concessione del contributo nella misura incrementata riporta, oltre alle indicazioni e agli obblighi, gli impegni a carico della PMI relativi ai tempi e alle modalità della sottoscrizione e del versamento dell'aumento di capitale.

L'erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata è effettuata nelle medesime modalità e tempi previsti dal DM 22 aprile 2022 ed è subordinata all'avvenuto versamento delle quote dell'aumento di capitale.

Nei casi in cui si preveda l'erogazione del contributo alla PMI in un'unica quota, l'aumento di capitale sociale deve risultare interamente sottoscritto e versato prima della trasmissione della richiesta unica di erogazione.

L'avvenuto versamento delle quote di aumento di capitale nei tempi e nelle modalità è attestato dalla PMI con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

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