Contributi INPS e INAIL omessi, sanare i debiti costa di meno dal 2020
Pubblicato il 08 gennaio 2020
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È stato definito il tasso di interesse legale per le imprese che intendono regolarizzare la propria posizione per contributi INPS e INAIL omessi o versati in ritardo. Infatti, sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 293 del 14 dicembre 2019 - è stato pubblicato il Decreto 12 dicembre 2019 del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata fissata allo 0,5% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile (lo scorso anno il tasso era pari allo 0,8%).
A specificarlo è stato l’INPS, con la circolare n. 2 del 7 gennaio 2020.
Contributi INPS e INAIL omessi, quali sono le sanzioni?
I contributi previdenziali obbligatori INPS e INAIL devono essere versati entro i termini e con le modalità di calcolo stabiliti dalla legge.
Se queste regole non vengono rispettate si determina un'inadempienza contributiva che deve essere regolarizzata. In assenza del tempestivo pagamento dei contributi e in relazione alla gravità dell'inadempienza si applicano:
- sanzioni civili;
- sanzioni amministrative;
- sanzioni penali.
Omissione e evasione contributiva, le sanzioni civili massime
Relativamente alle sanzioni civili possono concretizzarsi i casi:
- dell'omissione contributiva, che prevede una sanzione massima del 40% dell’importo dei contributi dovuti.
- dell'evasione contributiva, che prevede una sanzione massima del 60% dell'importo dei contributi dovuti.
- edotto.com – Edicola dell’11 marzo 2019 - Omissione contributiva, il datore paga anche le sanzioni civili – Bonaddio
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