Contributi artigiani e commercianti 2020
Pubblicato il 18 febbraio 2020
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Resi noti dall’Inps gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2020.
La circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 contiene i valori delle aliquote, gli importi del massimale e del minimale di reddito nonché i termini e le modalità di versamento.
Contributi artigiani e commercianti 2020 sul minimale di reddito
A seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019-dicembre 2019, fissata nella misura dello 0,5%, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.953,00.
Le aliquote per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni sono:
- artigiani, 24%;
- commercianti, 24,09%.
Si applica la riduzione contributiva al 21,90 % (artigiani) e 21,99% (commercianti) per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.
Pertanto, il contributo calcolato sul reddito minimale per il 2020 viene così determinato:
- per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a 3.836,16 euro annui (3.501,15 euro per i coadiuvanti sotto i 21 anni) per gli artigiani;
- per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, è pari a 3.850,52 euro (3.515,50 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per i commercianti.
Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:
- 319,68 euro mensili per gli artigiani (291,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore a 21 anni);
- 320,88 euro per gli esercenti attività commerciali (292,96 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).
Contributi artigiani e commercianti 2020 sul reddito eccedente il minimale
Il contributo per l’anno 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020 per la quota eccedente il minimale di € 15.953,00 annui in base alle predette aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.379,00. Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui, si ha l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.
Le aliquote contributive sono determinate come segue:
TIPOLOGIA ISCRITTI |
SCAGLIONE DI REDDITO |
ARTIGIANI |
COMMERCIANTI |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori over 21 anni |
fino a € 47.379,00 |
24% |
24,09% |
superiore a € 47.379,00 |
25% |
25,09% |
|
Coadiuvanti/coadiutori di età under 21 anni |
fino a € 47.379,00 |
21,90% |
21,99% |
superiore a € 47.379,00 |
22,90% |
22,99% |
I massimali di reddito oltre i quali non è dovuta contribuzione sono:
- euro 78.965,00 per i lavoratori con anzianità contributiva antecedente il 1996;
- euro 103.055,00 per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996.
Va precisato che si tratta di limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali da riferire all'impresa.
Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
- è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF;
- è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (per i contributi dell'anno 2020, ai redditi 2020, da denunciare al fisco nel 2021).
Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2020, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.
Contributi artigiani e commercianti 2020. Termini e modalità di versamento
Il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, da effettuare con modello F24, deve avvenire alle seguenti alle scadenze:
- 18 maggio 2020;
- 20 agosto 2020;
- 16 novembre 2020;
- 16 febbraio 2021.
Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno eseguiti nei termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche: a titolo di saldo 2019, primo acconto e secondo acconto 2020.
L’Inps rammenta che dal 2013 non provvede più ad inviare le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi: tali informazioni sono disponibili nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, opzione “Dati del mod. F24”.
- edotto.com – Edicola del 27 agosto 2019 - Artigiani e commercianti, qual è la base imponibile contributiva? - Bonaddio
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