Contributi artigiani e commercianti 2020

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Contributi artigiani e commercianti 2020

Resi noti dall’Inps gli importi dei contributi dovuti dagli artigiani ed esercenti attività commerciali per l’anno 2020.

La circolare n. 28 del 17 febbraio 2020 contiene i valori delle aliquote, gli importi del massimale e del minimale di reddito nonché i termini e le modalità di versamento.

Contributi artigiani e commercianti 2020 sul minimale di reddito

A seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati tra il periodo gennaio 2018-dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019-dicembre 2019, fissata nella misura dello 0,5%, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a € 15.953,00.

Le aliquote per i titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni sono:

- artigiani, 24%;

- commercianti, 24,09%.

Si applica la riduzione contributiva al 21,90 % (artigiani) e 21,99% (commercianti) per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni, fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Pertanto, il contributo calcolato sul reddito minimale per il 2020 viene così determinato:

  • per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, l’importo è pari a 3.836,16 euro annui (3.501,15 euro per i coadiuvanti sotto i 21 anni) per gli artigiani;
  • per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, è pari a 3.850,52 euro (3.515,50 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per i commercianti.

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

  • 319,68 euro mensili per gli artigiani (291,76 euro per i coadiuvanti con età inferiore a 21 anni);
  • 320,88 euro per gli esercenti attività commerciali (292,96 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni).

Contributi artigiani e commercianti 2020 sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2020 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2020 per la quota eccedente il minimale di € 15.953,00 annui in base alle predette aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di € 47.379,00. Per i redditi superiori a € 47.379,00 annui, si ha l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

Le aliquote contributive sono determinate come segue:

TIPOLOGIA ISCRITTI

SCAGLIONE DI REDDITO

ARTIGIANI

COMMERCIANTI

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori over 21 anni

fino a € 47.379,00

24%

24,09%

superiore a € 47.379,00

25%

25,09%

Coadiuvanti/coadiutori di età under 21 anni

fino a € 47.379,00

21,90%

21,99%

superiore a € 47.379,00

22,90%

22,99%

I massimali di reddito oltre i quali non è dovuta contribuzione sono:

  • euro 78.965,00 per i lavoratori con anzianità contributiva antecedente il 1996;
  • euro 103.055,00 per gli iscritti dopo il 1° gennaio 1996.

Va precisato che si tratta di limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto e non massimali da riferire all'impresa.

Il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

  • è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF;
  • è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (per i contributi dell'anno 2020, ai redditi 2020, da denunciare al fisco nel 2021).

Pertanto, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2020, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Contributi artigiani e commercianti 2020. Termini e modalità di versamento

Il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, da effettuare con modello F24, deve avvenire alle seguenti alle scadenze:

  • 18 maggio 2020;
  • 20 agosto 2020;
  • 16 novembre 2020;
  • 16 febbraio 2021.

Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno eseguiti nei termini previsti per le imposte sui redditi delle persone fisiche: a titolo di saldo 2019, primo acconto e secondo acconto 2020.

L’Inps rammenta che dal 2013 non provvede più ad inviare le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi: tali informazioni sono disponibili nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, opzione “Dati del mod. F24”.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 27 agosto 2019 - Artigiani e commercianti, qual è la base imponibile contributiva? - Bonaddio

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