Contratto per servizi di investimento, basta la firma del cliente

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Contratto per servizi di investimento, basta la firma del cliente

Ai fini del rispetto del requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, “non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”.

E’ quanto ribadito dalle Sezioni Unite civili di cassazione nel testo della sentenza n. 1653 del 23 gennaio 2018, confermando l’interpretazione da ultimo resa con decisione n. 898/2018.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Punto & Lex 17 gennaio 2018 - Contratto di investimento anche senza la firma dell’intermediario – Pergolari

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