Contratto “garante” anti-derivati

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La Cassazione, con sentenza n. 17341 del 2008, ha accolto, seppur parzialmente, il ricorso di alcuni risparmiatori contro una pronuncia della Corte di appello di Milano che aveva ritenuto legittima la condotta di una società di investimento per l'acquisto di derivati esteri – condotta che aveva provocato ingenti perdite per gli investitori - mentre, in realtà, il contratto siglato con i ricorrenti prevedeva operazioni solo su derivati nazionali. Secondo la Cassazione, è l'accordo scritto a fare fede della volontà delle parti ed è, pertanto, dal testo del medesimo che devono risultare i servizi forniti dall'intermediario, non potendo farsi ricorso a successivi ordini di borsa impartiti verbalmente e non conferiti per iscritto.
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