Contratto fallito? Niente indennità
Autore: eDotto
Pubblicato il 19 settembre 2008
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La Corte di cassazione, a sezioni unite, ha risolto un importante contrasto giurisdizionale riguardante i contratti con la pubblica amministrazione. Con la sentenza n. 23385 dell'11 settembre 2008, i giudici di legittimità si sono occupati dell'interpretazione dell'art. 2041 c.c. privilegiando una lettura che, nel caso in cui un contratto con la p.a. non vada a buon fine, “esclude dal calcolo dell'indennità richiesta per la diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore di una prestazione in virtù di un contratto invalido, quanto lo stesso avrebbe percepito a titolo di lucro cessante se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace”. In altri termini, all'imprenditore, al professionista o, più in generale, all'altro contraente, non spetta, in questo caso, il mancato guadagno e cioè il compenso che avrebbe percepito qualora il contratto fosse risultato valido.
- ItaliaOggi, p. 41 – Contratto fallito? Niente indennità - Alberici
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