Locazione tra imprese: valido il recesso a mezzo Pec

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Locazione tra imprese: valido il recesso a mezzo Pec

E' da considerare pienamente efficace la disdetta dal contratto di locazione inviata a mezzo PEC, anche nelle ipotesi in cui, da contratto, si richiede espressamente che il recesso avvenga mediate raccomandata a/r.

In via generale, infatti, la raccomanda postale può essere legittimamente sostituita dall'invio di una comunicazione di posta elettronica certificata (PEC)

Tra imprese, inoltre, le comunicazioni possono essere inviate con lo strumento della posta elettronica certificata, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l'utilizzo.

Locazione. Efficace la disdetta via PEC

Lo ha precisato la Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 11808 del 12 aprile 2022, pronunciata in accoglimento del motivo di ricorso avanzato da una società in amministrazione straordinaria contro una sentenza di merito. 

Tale ultima decisione era stata censurata per aver considerato inefficace la disdetta di un contratto di locazione immobiliare inviata a mezzo PEC e non secondo l'espressa previsione contrattuale, secondo la quale il recesso doveva avvenire con raccomandata a/r.

Trasmissione via PEC equiparata a raccomandata a/r

La Suprema corte ha giudicato fondata la doglianza della ricorrente, dopo aver preliminarmente osservato:

  • che l'art. 48, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005 ha di fatto equiparato la raccomandata postale alla trasmissione del documento via PEC;
  • che l'art. 16 comma 6 e 9 del Dl. n. 185/2008, imponendo a tutte le imprese un indirizzo di posta elettronica certificata, ha previsto che le comunicazioni tra imprese possano essere inviate mediante PEC, senza che sia necessario che il destinatario dichiari la propria disponibilità.

Nel caso esaminato, in definitiva, non era giuridicamente corretta la decisione del Tribunale di considerare inefficace la disdetta in quanto inviata a mezzo PEC, e non a mezzo di raccomandata a/r.

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