Contratti di prossimità. Indennizzo tassato in base al Tuir
Pubblicato il 16 febbraio 2018
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L’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti in merito alla corretta modalità di tassazione degli emolumenti corrisposti ai lavoratori dipendenti in esecuzione di contratti collettivi di prossimità, affermando che sono soggetti alla disciplina del Tuir, con l’obbligo di effettuare le ritenute da parte dell’erogante.
Contratti di prossimità
Secondo l’art. 8 del DL 138/2011, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possono realizzare “specifiche intese” finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività.
Quindi è consentita la stipula, a livello aziendale o territoriale, di contratti che, finalizzati ai suddetti obiettivi, possono derogare alla legge o ai contratti collettivi.
E’ il comma 2 dell’art. 8 citato che indica, in modo tassativo, le materie che possono essere oggetto di intesa dei contratti di prossimità. La tassatività dell’elenco è stata affermata dalla sentenza n. 221/2012 della Corte costituzionale, la quale ha chiarito che i contratti di prossimità “non hanno un ambito illimitato”, potendo riguardare soltanto le materie indicate dal legislatore.
Le Entrate: tassazione ordinaria per le indennità
L’agenzia delle Entrate chiama in ballo l’articolo 51, comma 1, del Tuir, in base al quale costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Come più volte sostenuto, nel caso in cui un indennizzo abbia la funzione di compensare, in via integrativa o sostitutiva, un mancato guadagno, o, nel caso di lavoro dipendente, la mancata percezione di redditi di lavoro, le somme corrisposte al lavoratore, in quanto sostitutive di reddito (“lucro cessante”), rientrano nel reddito complessivo del percipiente con la conseguenza che sono soggette a tassazione.
Diversamente, quando il risarcimento svolge una funzione di reintegrazione patrimoniale per una perdita sofferta, quindi non rappresenta una ricchezza nuova, la tassazione viene esclusa.
Sulla scorta di quanto affermato, la risoluzione n. 16 del 15 febbraio 2018 precisa che le indennità erogate in esecuzione dei contratti di prossimità, al fine di ristorare il lavoratore per la riduzione del salario, in quanto sostitutive di reddito di lavoro dipendente, devono essere tassate in base all’art. 51 del Tuir, con l’obbligo da parte del soggetto erogante di operare le ritenute ex art. 23, Dpr 600/1973.
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