Contratti di locazione a uso abitativo a canone concordato nella bufera
Pubblicato il 12 maggio 2018
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L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione 31/E del 20 aprile 2018 e alla luce della lettera prot. 1380/2018 delle Infrastrutture, ribadisce l'obbligo dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” (conclusi senza l’intervento delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori) ed anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali, se l’intesa locale della città in cui si trova la casa locata è stata rinnovata per recepire il Dm 16 gennaio 2017.
L’attestazione non è necessaria per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali rispetto ai contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del Dm 16 gennaio 2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali.
L'attestazione deve essere rilasciata da almeno una delle associazioni della proprietà edilizia o degli inquilini.
In ballo: l’aliquota ridotta del 10% per la cedolare secca; ulteriore riduzione del 30%, ai fini Irpef, del reddito imponibile del proprietario; corrispettivo annuo per la determinazione della base imponibile per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro assunto nella misura minima del 70%.
Chiarimento tardivo: i Caf avevano già raccolto i documenti per i 730
Stante le difficoltà che la risposta all'interpello ha provocato per chi assiste fiscalmente i contribuenti:
- la Consulta nazionale dei Caf ha scritto alle Entrate e alle Finanze per chiedere di pubblicare un elenco aggiornato dei Comuni in cui è necessaria l'attestazione;
- il Consiglio nazionale dei commercialisti ha chiesto ai ministeri competenti - delle Infrastrutture e dell’Economia - la possibilità di attestare i contratti anche da parte dei propri iscritti.
- eDotto.com - Edicola del 23 aprile 2018 - Contratti abitativi a canone concordato non assistiti. Agevolazioni fiscali solo con l’attestazione - Pichirallo
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