Contratti di filiera: regole di attuazione
Pubblicato il 29 marzo 2024
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Con legge finanziaria 2003, n. 289/2002, sono stati istituiti i contratti di filiera al fine di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate.
Con decreto del 19 marzo 2024 il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste – Masaf - è intervenuto a disciplinare i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei suddetti contratti, nonché le relative misure agevolative per la realizzazione dei Programmi.
Gli interventi di previsti dal decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:
- aiuti compatibili con il mercato interno soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione europea;
- aiuti compatibili con il mercato interno non soggetti all’obbligo di notifica.
Analizziamo i contenuti del provvedimento.
Cos’è il contratto di filiera
Attraverso il Contratto di filiera si intendono favorire i processi di riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera per promuovere la collaborazione e l’integrazione fra detti soggetti, per stimolare la creazione di migliori relazioni di mercato e per garantire ricadute positive sulla produzione agricola.
E’ necessario che i partecipanti, anche di regioni diverse, stipulino un accordo di filiera che conterrà:
- il Soggetto proponente,
- gli obiettivi e le azioni del Programma,
- i tempi di realizzazione,
- i risultati,
- gli obblighi reciproci dei beneficiari.
NOTA BENE: Il Contratto di filiera deve essere sottoscritto dai soli soggetti facenti parte dell’Accordo di filiera che sono beneficiari delle agevolazioni.
Quanto al Programma, deve contenere diverse tipologie di interventi ammissibili in base all’attività svolta dai beneficiari, in modo da coprire l’intera filiera e dimostrare l’integrazione fra gli stessi.
Chi sono i proponenti e i beneficiari?
Il decreto Masaf del 19 marzo 2024 indica vari soggetti proponenti del Contratto di filiera suddividendoli per settori: agroalimentare, forestale e del legno.
Nell’ambito del settore agroalimentare troviamo:
- le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli;
- le organizzazioni interprofessionali;
- le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori;
- le associazioni temporanee di impresa (ATI) costituite da beneficiari;
- le reti di imprese.
Nel settore forestale e dell’arboricoltura da legno vi sono:
- le società cooperative e loro consorzi, consorzi di imprese, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori del settore forestale riconosciute;
- le organizzazioni interprofessionali;
- le società costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno, soggetti che esercitano l’attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi, e soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e dei prodotti da esso derivati, forestali e dell’arboricoltura da legno;
- le imprese commerciali, industriali o addette alla distribuzione, il cui capitale sociale sia posseduto per almeno il 51% da proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno;
- le associazioni temporanee di impresa (ATI tra i beneficiari e le reti di imprese;
- gli accordi di foresta.
Anche i soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera si distinguono a seconda del settore: agroalimentare, forestale e del legno.
Per quello agroalimentare abbiamo:
a) le imprese, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese;
b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli;
c) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali;
d) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza.
Interventi agevolabili
Settore agroalimentare: |
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Settore forestale e dell’arboricoltura da legno:
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ATTENZIONE: I Programmi devono essere realizzati entro il quarto anno dalla data di sottoscrizione del Contratto di filiera e comunque entro il 31 dicembre 2028.
Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
Le agevolazioni
I beneficiari potranno avvalersi di contributi in conto capitale e/o di un finanziamento agevolato i cui importi sono indicati dettagliatamente nell’allegato al decreto Masaf 19/03/2024.
Rientreranno negli aiuti i Contratti di filiera che prevedono Programmi con un ammontare delle spese ammissibili fino a 50 milioni di euro.
Diverse si presentato le intensità massime di aiuto, in base all’intervento effettuato e al settore di appartenenza.
Ad esempio, chi opera investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria potrà ricevere un contributo in conto capitale fino al 50% degli investimenti ammissibili nelle regioni meno sviluppate e fino al 40% degli investimenti ammissibili nelle altre regioni.
In ogni caso, il totale del contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario non deve superare l’importo delle spese ammissibili.
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