Contratti di collaborazione risolvibili solo in presenza di grave inadempimento
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 19 aprile 2012
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La Corte di cassazione, con la sentenza n. 6039 del 18 aprile 2012, ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano condannato una Spa al versamento della somma di oltre 348 mila euro, a titolo di mensilità non corrisposte, in favore di una professionista assunta con contratto di contratto di collaborazione contributivo e dal quale l’azienda aveva illegittimamente receduto.
Secondo i giudici di legittimità, in particolare, erano da considerarsi applicabili, alla fattispecie in esame, le norme del Codice civile in materia di risoluzione dei contratti per inadempimento (articoli 1453 e 1455 del Codice civile) e, in particolare, la disposizione che prevede la possibilità di risolvere il contratto per un inadempimento “di non scarsa importanza”.
Senza contare che, nei contratti a prestazioni corrispettive, per valutare l’inadempimento di una delle parti o la mancata offerta di adempimento dell'altra, “si deve procedere a una valutazione unitaria e comparativa dei comportamenti, tenendo conto soprattutto dei rapporti di causalità e proporzionalità (e non meramente cronologici) esistenti tra le prestazioni inadempiute, della loro incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, e quindi, degli interessi perseguiti dai contraenti”. E nel caso di specie – sottolinea la Corte – la Spa non aveva per nulla dimostrato che la propria reazione fosse proporzionata alla condotta della collaboratrice.
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