Contratti a termine: per la proroga non occorre la forma scritta

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Contratti a termine: per la proroga non occorre la forma scritta

La Corte di cassazione ha accolto le ragioni di una società, oppostasi alla decisione con cui la Corte d’appello aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la stessa e un lavoratore, precedentemente assunto a tempo determinato.

Il rapporto di lavoro a termine era stato rinnovato verbalmente fino a quando al dipendente era stato comminato licenziamento in forma orale.

Secondo la Corte territoriale, tuttavia, la proroga del contratto a termine intercorso fra le parti non poteva desumersi né dalla documentazione prodotta né dalle prove testimoniali richiamate.

Difatti, la lettera di proroga risultava sottoscritta dal solo datore di lavoro e non anche dal lavoratore e non vi erano prove che la stessa fosse stata inviata al Centro per l'Impiego.

I giudici di gravame avevano inoltre considerato che la comunicazione inviata oralmente della scadenza del nuovo termine illegittimamente stabilito dal datore di lavoro equivaleva ad un licenziamento orale inefficace.

Per questi motivi, avevano concluso per la conversione del contatto a termine in contratto a tempo indeterminato.

Rinnovo del contratto a termine anche orale

La società datrice si era rivolta alla Corte di cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione degli artt. 1 e 4 D. Lgs. n. 368/2001, vigente all'epoca dei fatti.

Secondo la difesa della ricorrente, era erroneo sostenere che occorre la forma scritta per prorogare un contratto di lavoro a termine: ai sensi degli artt.1 e 4 del decreto richiamato, infatti, non è necessario che la proroga del contratto a tempo determinato venga formalizzata con forma scritta ad substantiam, potendo, l'accordo fra le parti, essere manifestato in forma orale o risultare da comportamenti concludenti.

Nel caso in esame, inoltre, si evinceva che il rapporto di lavoro era stato "rinnovato verbalmente" mentre la circostanza che la proroga non fosse stata sottoscritta dal lavoratore non poteva escludere né la sussistenza della proroga stessa, né la validità del consenso tra le parti.

Con ordinanza n. 10870 del 23 aprile 2021, la Suprema corte ha accolto la doglianza di parte datoriale, ribadendo l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il D.lgs. n. 368/2001 ratione temporis vigente non prevede, a differenza di quanto stabilito in tema di somministrazione di lavoro, che la proroga del contratto a tempo determinato debba avvenire per iscritto.

Del resto – si legge nel testo della decisione - la mancata previsione della forma scritta per la proroga è oggi bilanciata dai nuovi e più flessibili meccanismi sanzionatori prescritti, comportanti maggiorazioni retributive per la prosecuzione del rapporto oltre la scadenza iniziale, oltre alla trasformazione del contratto in rapporto a tempo indeterminato qualora tale prosecuzione superi i prescritti limiti, lasciando intatto l'onere in capo al datore di lavoro di provare l'esistenza delle ragioni obiettive che giustificano la proroga.

Per la Cassazione, in definitiva, il nostro legislatore, con il Decreto legislativo sopra richiamato (anche nel testo vigente all'epoca dei fatti in causa, verificatisi nell’anno 2007), non solo ha previsto obiettive ragioni per l'assunzione a termine e per la sua proroga, addossando sul datore di lavoro la prova della loro sussistenza, ma ha previsto altresì (sempre nel testo vigente all'epoca dei fatti) una durata massima del rapporto di lavoro in caso di proroga, oltre a meccanismi sanzionatori per l'ipotesi di successione di contratti.

I giudici di merito, in conclusione, non si erano conformati agli enunciati principi e, per questo, la loro decisione è stata cassata, con rinvio alla Corte di merito per un nuovo esame della vicenda.

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