Contratti a termine, la mappa delle deroghe
Autore: eDotto
Pubblicato il 11 maggio 2009
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Dopo le modifiche introdotte dalla legge 247/2007, che ha recepito il protocollo sul Welfare, e del decreto legge 112/2008, un terzo dei contratti collettivi di lavoro rinnovati da giugno 2008 si è impegnato per definire le regole dei nuovi contratti a termine. Per molti di essi è stata rinnovata solo la parte economica e per molti è stata quantificata la durata della nuova assunzione a termine, una volta che tra l’azienda e il dipendente sia già maturato, tra proroghe e rinnovi, un rapporto di lavoro di 36 mesi. In questi casi, è consentita la stipula di un nuovo contratto di lavoro, per una sola volta, a condizione che la nuova deroga venga firmata davanti alla Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio e con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Tali organizzazioni sindacali stabiliscono la durata del nuovo contratto che può variare in media dagli 8 ai 12 mesi. Il ministero del Lavoro con la circolare n. 13/2008 ha spiegato che al tetto si può applicare la norma “cuscinetto”, in base alla quale il contratto si può protrarre per altri 20 giorni con il riconoscimento delle compensazioni economiche. Poi, con il successivo documento n. 6689/2009, lo stesso Ministero ha escluso la maxisanzione per lavoro nero quando il contratto si protrae, nei fatti oltre i 20 giorni dal termine scritto. La legge stabilisce, inoltre, un diritto di precedenza in caso di assunzione a tempo indeterminato per il lavoratore che, dopo aver svolto uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa superiore a sei mesi. Il diritto di precedenza può essere esercitato se lo stesso lavoratore manifesta in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e lo stesso si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
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