Contratti a termine esclusi dal contributo addizionale

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Contratti a termine esclusi dal contributo addizionale

L'INPS, con la circolare 4 agosto 2020, n. 91, illustra le fattispecie contrattuali di lavoro a termine escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento NASPI, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 12, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, all’art. 2, commi 28 e 29, Legge 28 giugno 2012, n. 92.

Fattispecie escluse dal contributo addizionale

I commi 28 e 29, dell’art. 2, Legge 28 giugno 2012, n. 92, stabiliscono che ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo addizionale non si applica:

  • ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
  • ai contratti di lavoro a tempo determinato;
  • per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525;
  • limitatamente ai periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, per i lavoratori assunti a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali definite tali dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati, entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
  • agli apprendisti;
  • ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 2, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
  • ai contratti di lavoro domestico. Detta esclusione non riguarda i rapporti di lavoro domestico a tempo determinato in somministrazione, in quanto tali fattispecie sono disciplinate dalle norme sulla somministrazione di lavoro e non da quelle relative ai rapporti di lavoro domestico stipulato in modo diretto dal datore di lavoro;
  • ai rapporti a tempo determinato degli operai agricoli;
  • alle assunzioni a tempo determinato di lavoratori in mobilità, ai sensi dell’art. 8, comma 2, Legge 23 luglio 1991, n. 223, avvenute sino al 31 dicembre 2016.

Altresì, come specificato al punto 1.2) della predetta circolare amministrativa, l'esonero riguarda anche i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali individuate dal contratti collettivi nazionali, anche successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali, contengano, tempo per tempo e senza soluzione di continuità, espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011.

Fattispecie soggette al contributo addizionale ma escluse dall’applicazione dell’incremento

Le assunzioni dei lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da:

  • università private, incluse le filiazioni di università straniere;
  • istituti pubblici di ricerca;
  • società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione;
  • enti privati di ricerca;

sono soggette al contributo di finanziamento NASpI, compreso il contributo addizionale dovuto per i lavoratori a tempo determinato, ma escluse dall’applicazione dell’aumento del contributo addizionale relativo ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato, secondo quanto disposto dall’ art. 1, comma 3, Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87.

Istruzioni comuni per i periodi di paga precedenti

Le aziende che hanno pagato sia il contributo addizionale NASpI sia gli incrementi, per i periodi da gennaio ad agosto 2020, potranno recuperare tale contribuzione valorizzando all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreACredito> <CausaleACredito> il codice causale “L810”, avente il significato di “Recupero contributo addizionale art.2, co. 30 L.92/2012”. Si rammenta che la valorizzazione del predetto codice può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di settembre, ottobre e novembre 2020. Si richiede, inoltre, ai fini dell’applicazione dei controlli di congruità, la compilazione dell’elemento <InfoAggcausaliContrib> secondo le seguenti modalità:

  • nell’elemento <CodiceCausale>, indicare il codice causale definito per il recupero della contribuzione non dovuta;
  • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale>, inserire il valore ‘N’;
  • nell’elemento <AnnoMeseRif>, indicare l’AnnoMese di riferimento del recupero;
  • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, indicare l’importo della contribuzione conguagliata, relativo alla specifica competenza.

Il recupero delle contribuzioni versate non è dovuto qualora l’azienda vi abbia già provveduto ai sensi dell’articolo 2, comma 30, Legge 28 giugno 2012, n. 92

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 9 novembre 2019 - Contribuzione addizionale nei contratti a termine, indicazione INPS sui codici – Bonaddio

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