Contraddittorio solo eventuale

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In materia di accertamenti bancari, l’articolo 51, comma 2 del dpr n. 633/72, nel prevedere la convocazione del soggetto che esercita l’impresa con l’invito dello stesso a fornire dati, notizie e chiarimenti sulle operazioni annotate nei conti bancari, non rappresenta per il Fisco un obbligo, piuttosto una mera facoltà, lasciata alla discrezione dell’Amministrazione finanziaria. Nella sentenza di Cassazione n. 20268 del 23 luglio 2008 si legge che “il mancato esercizio di tale potere non trasforma in presunzione semplice la presunzione legale che riferisce i movimenti bancari all’attività svolta dal contribuente, sul quale grava perciò l’onere della prova contraria in sede contenziosa a norma dell’articolo 32 del dgs n. 546/92”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 24 – Contraddittorio solo eventuale – Bongi

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