Rinunce del lavoratore impugnabili anche in pendenza di giudizio
Pubblicato il 05 settembre 2018
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Le rinunce e le transazioni tra datore e lavoratore restano impugnabili anche in pendenza di giudizio contro il licenziamento, poiché si deve applicare l'articolo 2113 del Codice civile.
L’art. 2113 trova applicazione in relazione all’intero contenuto dell’atto se la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o le dimissioni siano poste in essere nell’ambito di un contesto negoziale complesso, il cui contenuto coinvolga anche altri diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dall’autonomia collettiva.
Con la sentenza n. 21617 del 4 settembre 2018, la Cassazione spiega inoltre che la ratio della tutela ex art. 2113 non viene meno neanche se la sentenza di merito è favorevole al lavoratore.
Richiamando il principio di diritto contenuto nella pronuncia n. 13616/2002, si spiega che:
- da un lato, che la generalizzata portata dell’art. 2113 comma 1 c.c. non esclude che l’invalidità investa conciliazioni extragiudiziali intervenute a seguito di sentenze favorevoli al lavoratore;
- dall’altro, che solo le conciliazioni giudiziali o sindacali sono sottratte alla disciplina su invalidità e relativa impugnativa ex art. 2113 c.c..
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