Consulta su parametri avvocati e loro asserita retroattività
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 08 novembre 2013
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La Corte costituzionale, con ordinanza n. 216 del 7 novembre 2013, si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate da otto uffici giudiziari con riferimento all'articolo 9 del Decreto-legge n. 1/2012 e al Decreto del ministero della Giustizia n. 140/2012 contenente il Regolamento sulla determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente.
Le varie questioni sono state ritenute in parte inammissibili ed in parte infondate e riguardavano, in particolare, la parte dell'articolo 9, comma 3 del Decreto legge citato in cui si dispone che le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo “continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il 120esimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; oggetto di censura, inoltre, era anche il successivo Decreto ministeriale istitutivo dei parametri, attualmente in vigore, per la liquidazione giudiziale dei compensi agli avvocati.
Secondo la Consulta, in particolare, “non è esatto quanto presupposto dai rimettenti per inferirne la retroattività, asseritamente illegittima, della normativa in esame, e cioè che al compimento di ogni singolo atto del professionista sorga ipso facto il suo diritto al compenso in relazione alle tariffe a quel tempo vigenti”.
Vero è invece – si legge nel testo dell'ordinanza – che, come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, quel compenso costituisce un corrispettivo unitario, che ha riguardo all'opera professionale complessivamente prestata, tanto che “di ciò non si è mai in passato dubitato, quando si è trattato di liquidare onorari maturati all'esito di cause durante le quali si erano succedute nel tempo tariffe professionali diverse, giacché sempre in siffatti casi si è fatto riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita”.
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