Consulta: ok alla confisca dei beni dei successori del mafioso

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 21 depositata lo scorso 9 febbraio 2012, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con riferimento all’articolo 2-ter, undicesimo comma, della Legge 31 maggio 1965, n. 575 contenente “Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere” per asserita violazione degli articoli 24, primo comma, e 111 della Costituzione.

La norma contestata, introdotta nella legge con il pacchetto sicurezza del luglio 2008, è quella che dispone la confisca dei beni anche nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare ed entro il termine di cinque anni dal decesso del soggetto nei confronti del quale la misura potrebbe essere disposta. Per la Consulta, le peculiarità del procedimento di prevenzione vanno valutate alla luce della specifica ratio della confisca in esame, una ratio che ”comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al “circuito economico” di origine”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore, p. 39 - Confisca agli eredi dei mafiosi – Negri

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