Consulta nuovamente investita della questione di legittimità relativa al divieto di fecondazione eterologa

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Con ordinanza del 29 marzo 2013, il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale con riferimento all’articolo 4, comma 3 della legge 40/2004 che prevede il divieto assoluto di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo, prevedendo sanzioni nei confronti delle strutture che dovessero praticarla.

Secondo i giudici milanesi, detto divieto si porrebbe in contrasto con il diritto all'autodeterminazione della coppia, il diritto di fondare una famiglia, il diritto alla salute della coppia nonché, infine, con il principio di eguaglianza tra coppie che verrebbero discriminate in base al grado di fertilità e infertilità.

Già con ordinanza n. 150 del 2012, la Corte costituzionale, investita della questione, aveva ordinato la restituzione degli atti ai rimettenti tribunali di merito affinchè gli stessi procedessero ad un rinnovato esame dei termini delle questioni alla luce della sopravvenuta sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, sulla cui base era stato sancito che il divieto di fecondazione eterologa, previsto dalla normativa austriaca, non violasse il diritto al rispetto della vita privata e familiare della coppia ed il principio di non discriminazione.
Allegati Anche in
  • Il Sole-24Ore – Norme e Tributi, p. 19 - Fecondazione, parola alla Consulta – Maciocchi
  • ItaliaOggi, p. 23 – Legge 40, Consulta al lavoro

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