Consulta: niente ergastolo retroattivo

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Secondo la Corte costituzionale – sentenza n. 210 del 18 luglio 2013 - è incostituzionale l'articolo 7, comma 1, del Decreto - legge n. 341/2000 contenente “Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 4/2001, che ha determinato la condanna all'ergastolo per gli imputati, giudicati con rito abbreviato, per i quali era applicabile la pena, più favorevole, di 30 anni.

Nella specie, l'articolo citato era stato censurato nella parte in cui operava retroattivamente e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola Legge n. 479/1999, erano stati giudicati successivamente, quando cioè, era entrato in vigore il citato decreto-legge, con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto.

Nel testo della pronuncia viene fatto riferimento alla sentenza resa, il 17 settembre 2009, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sul caso Scoppola con la quale era stato affermato che l'articolo 7, paragrafo 1, della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa; ossia, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all'imputato.
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