Consulenti del lavoro e dottori commercialisti. Protocollo sulla formazione continua
Pubblicato il 22 giugno 2023
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La formazione continua obbligatoria al centro dell’incontro tenutosi a Roma il 21 giugno 2023, presso il palazzo dei gruppi parlamentari, tra il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
In tale occasione è stato infatti siglato Protocollo d’intesa sulla formazione continua obbligatoria del 1° giugno 2023, con cui le Parti si impegnano a organizzare in sinergia attività formative destinate agli iscritti e a istituire un Osservatorio per lo studio di vari aspetti fiscali e giuslavoristici, con reciproco riconoscimento dei crediti.
Vediamo nel dettaglio di che si tratta.
Formazione continua obbligatoria
Si tratta di un tipo di formazione professionale rivolta a professionisti che necessitano di aggiornare le proprie competenze.
La materia è regolata dal D.P.R. n. 137/2012 che, all’art. 7:
- definisce la formazione continua uno specifico dovere del professionista, la cui violazione comporta illecito disciplinare;
- stabilisce che i corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi, richiedendo sempre l’autorizzazione dei consigli nazionali e il parere vincolante del ministro;
- attribuisce al consiglio nazionale il compito di disciplinare modalità e condizioni dell’assolvimento dell’obbligo di formazione, requisiti dei corsi di aggiornamento e valore dei crediti formativi;
- demanda a convenzioni tra i consigli nazionali e le università la possibilità di stabilire regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi;
- demanda ai diversi consigli nazionali il compito di individuare crediti formativi interdisciplinari;
- consente agli ordini e ai collegi di organizzare la formazione anche in cooperazione con altri soggetti.
Consulenti del lavoro e commercialisti
Vediamo ora come si articola la materia della formazione continua obbligatoria per i consulenti del lavoro e per i commercialisti.
- Consulenti del lavoro
Ciascun consulente del lavoro deve ottenere, per ogni biennio formativo, almeno cinquanta crediti, di cui almeno sei nelle materie di deontologia e ordinamento professionale.
Il mancato adempimento agli obblighi formativi comporta l’apertura di un procedimento disciplinare.
A determinate condizioni previste dal Regolamento è possibile altresì ottenere il riproporzionamento dei crediti formativi da ottenere, previa presentazione della domanda al Consiglio dell’Ordine.
- Dottori commercialisti
La vigente regolamentazione sulla formazione professionale continua per i dottori commercialisti e gli esperti contabili prevede l’acquisizione di almeno novanta crediti nell’arco di un triennio, con un minimo di venti per ciascun anno.
Almeno tre crediti formativi devono maturarsi annualmente nelle materie di ordinamento, deontologia, tariffe, organizzazione dello studio professionale.
Il Protocollo
Il Protocollo del 1° giugno 2023, che ha validità di un anno ed è tacitamente rinnovabile salvo disdetta, sancisce la sinergia tra le Parti, anche attraverso le proprie Fondazioni, nell’organizzazione ed attuazione di iniziative formative comuni con reciproco riconoscimento dei crediti formativi.
Viene altresì istituito un Osservatorio per l’analisi e la disamina di vari aspetti fiscali e lavoristici di reciproco interesse, composto da esponenti di ambo le Parti, allo scopo di realizzare studi e proposte nonché di redigere un regolamento comune per il riconoscimento dei crediti da sottoporre ai ministeri vigilanti
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